Sentenza n. 202301662/2023
4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura competente. Con decreto datato 28 dicembre 2021, il Questore ha rigettato tale istanza e l'atto è stato notificato al ricorrente il 4 aprile 2022. Ritenendosi leso nei propri diritti dall'esito negativo della valutazione amministrativa, il ricorrente ha promosso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, rappresentato dall'avvocato Nicola Violante, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto nonché di ogni atto preordinato, connesso o consequenziale. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto dell'immigrazione, dove l'amministrazione dispone di significativi poteri discrezionali ma rimane vincolata al rispetto della legalità e dei diritti fondamentali dell'interessato. Il ricorso è stato deciso dal TAR in sede collegiale nella seduta del 27 aprile 2023, con intervento del Relatore consigliere Alberto Di Mario.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno dei cittadini stranieri è disciplinata principalmente dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, che stabilisce i presupposti, le modalità e la durata dei vari tipi di soggiorno. La procedura di rinnovo dei permessi è sottoposta a specifiche regole procedurali che garantiscono il diritto dell'interessato a una decisione motivata, fondata su valutazioni obiettive e non arbitrarie. L'esercizio dei poteri amministrativi in materia di immigrazione rimane comunque soggetto ai principi generali del diritto amministrativo e alle garanzie costituzionali, incluse quelle relative alla motivazione degli atti amministrativi. Nel caso specifico, trovano rilevanza anche le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, come evidenziato dal mandato finale di oscuramento dell'identità dell'interessato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento UE 2016/679 sul GDPR.
La questione giuridica
Il nodo controverso consisteva nella legittimità amministrativa del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura. Il ricorrente contestava il provvedimento, presumibilmente ritenendolo illegittimo sotto uno o più profili, quali la violazione delle norme procedurali sulla valutazione delle istanze, l'assenza o l'insufficienza della motivazione, la violazione di diritti dell'interessato nel procedimento amministrativo, o l'arbitrarietà della decisione nel valutare i presupposti legali per il rinnovo. La questione giuridica sollevava quindi il tema della corretta applicazione della normativa sull'immigrazione da parte della pubblica amministrazione e del rispetto del principio di legalità nei procedimenti che incidono su diritti fondamentali della persona, come il diritto al soggiorno sul territorio.
La motivazione del giudice
Il TAR, esaminato il ricorso e gli atti della causa, ha accolto le doglianze del ricorrente giudicando illegittimo il provvedimento impugnato. Sebbene il testo della sentenza non riporti una motivazione estesa, è logico inferire che il collegio giudicante abbia ravvisato vizi procedurali o sostanziali nel decreto di rigetto, quali la carenza di motivazione adeguata, l'errata applicazione della legge in materia di permessi di soggiorno, la violazione di garanzie procedurali dovute al ricorrente, oppure una valutazione irrazionale o contraddittoria dei presupposti per il rinnovo. Il riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte del giudice amministrativo sottolinea il principio secondo cui anche nell'esercizio di poteri amministrativi in materia di immigrazione l'Amministrazione non può operare in modo arbitrario e deve rispettare scrupulosamente la legalità. La decisione riflette la consolidata giurisprudenza del TAR secondo cui i provvedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche rilevanti devono essere motivati e conformi alla legge, indipendentemente dalla discrezionalità amministrativa riconosciuta per materia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha accolto il ricorso annullando il decreto della Questura datato 28 dicembre 2021 e tutti gli atti preordinati, connessi o consequenziali ad esso. Con riferimento alle spese di causa, il TAR ha disposto la compensazione tra le parti, non condannando quindi alcuna di esse al pagamento delle medesime. Inoltre, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte ricorrente secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, il giudice ha ordinato alla Segreteria del Tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente nel fascicolo della causa.
Massima
Nel procedimento amministrativo relativo al rinnovo del permesso di soggiorno, la pubblica amministrazione non può esercitare i propri poteri discrezionali in modo irrazionale, arbitrario o in violazione delle garanzie procedurali, essendo tenuta al rispetto integrale della legalità e all'adozione di provvedimenti motivati e conformi alla disciplina vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del decreto Prot.: -OMISSIS- del 28.12.2021 del Questore di -OMISSIS- - Ufficio Immigrazione, notificato il 04/04/2022 recante il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Violante e con domicilio fisico eletto presso lo studio Gianluca Ranzani in Milano, corso XXII Marzo, 4; Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →