Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300165/2023
2g - Magistrati - Giudici Onorari - Cessazione Dal Servizio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti: - del provvedimento-OMISSIS- ricevuto dalla ricorrente tramite e-mail in data 30 giugno 2022, a firma del Presidente f.f. del Tribunale di Milano, avente a oggetto la “procedura di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del d.lgs. 116/17 che alla data del 15/08/2017 abbiano maturato oltre 16 anni di servizio (Rif. Delibera CSM del 20/04/2022 P. 8709/2022 del 27/04/2022, come rettificata da delibera CSM dell’11/05/2022 P.9607/2022 del 12/05/2022 e decreto del Ministro della Giustizia 19/05/2022, pubblicato sulla G.U. n. 42 del 27/05/2022 – 4 Serie Speciale – Concorsi ed Esami) – Cessazione dal servizio dei giudici onorari che non hanno presentato domanda”; sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, Tribunale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, distretto di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Tribunale di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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