Sentenza n. 202301648/2023
4h - Polizia - Istanza Assegnazione Temporanea Ai Sensi Dell’art. 42 Bis D.l.vo N. 151/2001 - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente pubblico del Ministero dell'Interno ha presentato ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare una nota amministrativa mediante la quale l'amministrazione ha negato la sua richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001, norma che disciplina le misure di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, in particolare per i genitori. Nel corso del procedimento, il TAR ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato mediante ordinanza numero 258 del 2023, consentendo al ricorrente di ottenere un'assegnazione provvisoria con riserva presso una sede alternativa in attesa della decisione nel merito della controversia. La causa è stata quindi portata in discussione orale dinanzi alla Sezione Quarta del Tribunale nella seduta del 28 giugno 2023.
Il quadro normativo
La controversia riguarda l'applicazione dell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001, che fa parte della normativa sulla tutela della maternità e della paternità e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale disposizione consente ai genitori, a determinate condizioni, di ottenere un'assegnazione temporanea ad una diversa sede di lavoro o, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, di usufruire di forme alternative di lavoro flessibile quando esigenze di conciliazione tra obblighi familiari e lavorativi lo richiedono. La norma costituisce attuazione di princìpi costituzionali di protezione della famiglia e del lavoro, nonché di direttive europee orientate alla parità di trattamento tra lavoratori e alla tutela della genitorialità.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il Ministero dell'Interno potesse legittimamente negare la richiesta di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente secondo l'articolo 42 bis del D. Lgs. 151/2001 oppure se tale diniego costituisse un'applicazione scorretta della norma. La questione investiva il sindacato sulle modalità di esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nel campo delle misure di conciliazione tra obblighi lavorativi e familiari, nonché la corretta interpretazione dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso a tale diritto. In particolare, era rilevante verificare se l'amministrazione avesse adeguatamente valutato la richiesta del ricorrente secondo i parametri normativi e se il diniego fosse stato notificato con adeguate motivazioni.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga un'esposizione dettagliata della motivazione nel corpo del provvedimento, il fatto che il TAR abbia accolto il ricorso nella sessione di merito successivamente all'ordinanza cautelare già favorevole indica che il collegio giudicante ha riscontrato l'illegittimità del provvedimento impugnato. La sospensione preventiva dell'efficacia del diniego, già disposta mediante ordinanza, è stata consolidata nella decisione definitiva attraverso l'annullamento pieno del provvedimento. Ciò evidenzia che il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta di assegnazione temporanea secondo la disciplina dell'articolo 42 bis, oppure ha riscontrato un'illegittimità procedurale o motivazionale nel diniego amministrativo che ne richiedeva l'annullamento senza possibilità di rigetto della domanda.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso del dipendente pubblico e ha annullato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno aveva negato la richiesta di assegnazione temporanea. In conseguenza dell'annullamento, il ricorrente conserva e vede stabilizzate le acquisizioni già conseguite tramite l'assegnazione provvisoria con riserva presso la sede alternativa, la cui efficacia è ormai consolidata. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, fatta eccezione per il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente secondo quanto prescritto dal DPR numero 115 del 2002. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Massima
L'amministrazione non può negare ingiustificatamente l'assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 42 bis del decreto legislativo numero 151 del 2001 quando sussistono i presupposti normativi per l'accesso a tale misura di conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota n.-OMISSIS- recante diniego della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell'art 42 bis del D. Lgs. n.151/2001. sul ricorso numero di registro generale 329 del 2023 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfredo Piazza e Concetta Palma e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.258 del 2023 di accoglimento della domanda di sospensione e di fissazione dell’udienza pubblica; Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del provvedimento datato 14/4/2023 di assegnazione con riserva del ricorrente presso la sede di -OMISSIS- in attesa della definizione del merito; Viste le note di udienza di parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Udienza pubblica del 28 giugno 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n.115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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