Sentenza n. 202301638/2023
3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo/conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha presentato domanda alla Questura di Milano per ottenere il rinnovo o la conversione di tale permesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La domanda è stata rigettata dalla Questura di Milano mediante provvedimento datato 5 agosto 2021. Il ricorrente, ritenendosi leso nella propria situazione amministrativa e nei diritti derivanti da una possibile collocazione lavorativa, ha impugnato tale diniego ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento del provvedimento. La controversia riguardava quindi la legittimità della decisione della Questura in merito alla possibilità di convertire una protezione umanitaria in uno status migratorio diverso, legato all'occupazione.
Il quadro normativo
La materia della conversione e del rinnovo dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, principalmente dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola l'accesso e la permanenza dei cittadini stranieri in territorio italiano. Nella specifica fattispecie trovano applicazione le norme che disciplinano i permessi per motivi umanitari e quelli per lavoro subordinato, nonché le procedure amministrative relative al rilascio, rinnovo e conversione di tali documenti di soggiorno. La Questura, quale autorità amministrativa competente, è chiamata a valutare le richieste secondo criteri obiettivi e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e ragionevolezza che governano l'attività della pubblica amministrazione. Le questioni interpretative sulla competenza tra il giudice amministrativo e quello ordinario in materia di immigrazione rivestono particolare importanza nel sistema italiano, poiché coinvolgono diritti fondamentali della persona.
La questione giuridica
Il punto essenziale della controversia riguardava la corretta qualificazione della natura giuridica del ricorso e, conseguentemente, la competenza del giudice chiamato a pronunciarsi. Sebbene il ricorrente avesse proposto ricorso dinanzi al TAR per l'annullamento di un provvedimento amministrativo (il diniego della Questura), durante lo svolgimento del giudizio è emersa una questione preliminare di rilevanza capitale: la Corte di Cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione in materia di conversione di permessi di soggiorno, assegnandola al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo. Questa circostanza determinava l'impossibilità procedurale per il TAR di conoscere il merito della controversia, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel corso della camera di consiglio del 27 giugno 2023, ha preso in considerazione la questione preliminare della giurisdizione emersa dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Accertato che la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito che le controversie in materia di conversione di permessi di soggiorno rientrano nella competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo, il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare il non luogo a provvedere. Tale dichiarazione non costituisce un giudizio sul merito della controversia, bensì un riconoscimento dell'assenza di giurisdizione da parte del giudice amministrativo. Il TAR, quindi, non ha potuto valutare se la decisione della Questura fosse effettivamente illegittima, ma ha dovuto constatare che quella materia non rientra nella sua sfera di competenza. La decisione è coerente con la necessità di garantire certezza dei rapporti processuali e di evitare conflitti di competenza tra i diversi ordini giudiziali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato sentenza con esito di non luogo a provvedere, dichiarando cioè l'assenza di propria giurisdizione in relazione alla controversia sottoposta. Conseguentemente, il ricorso presentato avanti al TAR è stato giudicato improcedibile per incompetenza territoriale e funzionale. Le spese della fase processuale svoltasi dinanzi al Tribunale Amministrativo sono state compensate tra le parti, secondo il principio generale per cui ciascuna parte sopporta le proprie spese quando la causa non merita pronuncia nel merito. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione dall'autorità amministrativa, con l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della sua dignità e privacy, come richiesto dalle norme in materia di protezione dei dati.
Massima
Quando la Corte di Cassazione ha già statuito sulla competenza attribuendo il giudizio in materia di conversione di permessi di soggiorno al giudice ordinario anziché a quello amministrativo, il TAR deve dichiarare il non luogo a provvedere per assenza di giurisdizione, indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0280875 del 5 agosto 2021, con cui la Questura di Milano ha rigettato la domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; sul ricorso numero di registro generale 849 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto che la Corte di Cassazione ha statuito sulla giurisdizione a favore del giudice ordinario. Compensa le spese della fase del giudizio svoltasi avanti al Tribunale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →