Sentenza n. 202301625/2023
4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Servizi Abitativi Transitori (sat) - Istanza Assegnazione Alloggio - Rigetto - Ricorso In Opposizione - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino, in situazione di fragilità abitativa, ha presentato al Comune di Milano una domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori, i cosiddetti S.A.T., secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 13, della legge regionale della Lombardia numero 16 del 2016. Il Comune, mediante la Direzione Casa e l'Area Politiche per l'Abitare, ha rigettato la domanda con provvedimento notificato il 5 luglio 2022. Il ricorrente, ritenendo ingiusto tale rigetto, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, chiedendone l'annullamento per ottenere il riconoscimento del diritto di accesso ai servizi abitativi transitori. La controversia si inserisce nel contesto della protezione delle situazioni di fragilità abitativa e dell'accesso ai servizi pubblici di supporto abitativo, un ambito sensibile dell'azione amministrativa comunale che tocca il diritto all'abitazione.
Il quadro normativo
La disciplina dei servizi abitativi transitori è contenuta nella legge regionale numero 16 del 2016 della Lombardia, che regola le politiche abitative regionali e locali. L'articolo 23, comma 13, della medesima legge stabilisce le condizioni, i criteri e le procedure per l'accesso ai S.A.T., servizi destinati a fornire alloggi temporanei a persone in situazione di vulnerabilità o fragilità abitativa. Tali servizi rappresentano un intervento essenziale di welfare abitativo, volto a garantire il diritto fondamentale all'abitazione. La normativa impone ai comuni l'obbligo di valutare le domande di accesso secondo criteri predeterminati e trasparenti, come previsto dalle disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava se il Comune di Milano avesse correttamente valutato la domanda del ricorrente secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale numero 16 del 2016 e se il rigetto fosse stato motivato e legittimo. Il ricorrente contestava il rigetto sostenendo presumibilmente di possedere i requisiti per accedere ai servizi abitativi transitori. La questione verteva sulla corretta applicazione della normativa regionale e sulla verifica della legittimità del procedimento amministrativo seguito dal Comune nel valutare la domanda, nonché sul merito della stessa valutazione secondo i criteri normativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la domanda del ricorrente e il procedimento seguito dal Comune. Sebbene la sentenza non esponga diffusamente la motivazione nel testo disponibile, il rigetto del ricorso da parte del TAR indica che il collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune, riconoscendo che l'amministrazione comunale aveva correttamente applicato la normativa vigente o che il ricorrente non possedeva i requisiti necessari per accedere ai servizi abitativi transitori secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 13, della legge regionale. Il TAR non ha riscontrato vizi procedurali significativi nella valutazione espressa dal Comune, né ha ravvisato errori manifesti nell'applicazione dei criteri normativi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal cittadino, confermando così il rigetto precedentemente adottato dal Comune di Milano. Non è stato pertanto annullato il provvedimento comunale del 17 giugno 2022. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, cosicché ciascuna sostiene i propri costi legali. Il ricorrente è rimasto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il che indica che la causa è stata ritenuta dotata di una certa rilevanza sociale o di difficoltà giuridica.
Massima
Il diritto alla valutazione di una domanda di accesso ai servizi abitativi transitori è tutelato secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla norma regionale, e il rifiuto dell'amministrazione comunale è legittimo quando fondato sulla corretta applicazione di tali criteri normativi e sulla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche per l’Abitare e Sostegno alla Fragilità Abitativa, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 17 giugno 2022, notificato in data 5 luglio 2022, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal ricorrente diretto a ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi abitativi transitori (S.A.T.) ai sensi dell’art. 23, comma 13, della legge regionale n. 16 del 2016; - di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto. sul ricorso numero di registro generale 2823 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Gino Pandolfi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Vitruvio n. 5; - il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Vista l’ordinanza n. 1275/2022 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Uditi, all’udienza pubblica del 17 maggio 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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