Sentenza n. 202501613/2025
4g - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Inammissibilità
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento di rifiuto della conversione del proprio permesso di soggiorno oppure per ottenere il riconoscimento del diritto alla conversione medesima. Si trattava di una istanza amministrativa presentata dinanzi all'autorità competente, verosimilmente la Questura, per modificare il titolo di soggiorno in vigore verso una diversa tipologia, passando da un permesso di soggiorno di una categoria all'altra sulla base di una mutata situazione personale e familiare del ricorrente. La controversia nasceva dal rifiuto esplicito o tacito dell'amministrazione a concedere la conversione richiesta, contro il quale il ricorrente aveva deciso di ricorrere in via giurisdizionale per tutelare il proprio diritto di permanenza regolare in Italia.
Il quadro normativo
La conversione del permesso di soggiorno è disciplinata dal Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, decreto legislativo 286 del 1998, che regola le modalità e i presupposti per il cambiamento della tipologia di permesso di soggiorno. La norma presuppone che lo straniero sia già titolare di un permesso di soggiorno valido e che sussistano i requisiti specifici richiesti dalla legge per la conversione verso la nuova categoria, quali il venir meno della fattispecie originaria e il contemporaneo verificarsi di nuove condizioni legali. La richiesta di conversione rappresenta un diritto procedimentale dello straniero, quando sussistano i presupposti normativi, anche se l'amministrazione conserva sempre un margine di valutazione sulla sussistenza effettiva dei requisiti richiesti.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva verificare se l'istanza di conversione del permesso di soggiorno fosse stata legittimamente respinta dall'amministrazione, oppure se il ricorrente avesse diritto a ottenerla sulla base della normativa vigente e delle circostanze di fatto. La questione riguardava l'applicazione corretta dei criteri normativi per l'ammissibilità della conversione e la corretta valutazione da parte dell'amministrazione della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge. Era altresì rilevante verificare se il ricorrente avesse effettivamente interesse a continuare il giudizio qualora la situazione di fatto fosse sopravvenuta nel corso del procedimento, rendendo la pretesa originaria priva di attualità.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la situazione di fatto sottesa al ricorso aveva subito una modificazione sopravvenuta, tale da determinare una carenza di interesse del ricorrente alla prosecuzione della causa. Ciò significa che gli eventi posteriori alla presentazione del ricorso avevano eliminato l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una sentenza di merito sulla conversione del permesso di soggiorno, poiché la necessità della tutela richiesta era venuta progressivamente meno. Tale sopravvenienza potrebbe essere derivata dall'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del ricorrente, dalla scadenza naturale del permesso originario seguito da una diversa soluzione amministrativa, oppure dall'estinzione della fattispecie che aveva originariamente giustificato la richiesta di conversione. Il principio processuale della carenza sopravvenuta di interesse rappresenta un motivo di improcedibilità del ricorso che il giudice amministrativo è obbligato a rilevare d'ufficio, in quanto attiene alla permanenza della situazione giuridica controversa.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quarta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito della questione relativa alla legittimità del rifiuto di conversione. Tale dichiarazione di improcedibilità comporta l'estinzione del giudizio senza l'emanazione di una sentenza di merito e senza alcun accertamento circa il diritto sostanziale del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno. La sentenza è stata resa il 8 maggio 2025.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, derivante da eventi verificatisi nel corso del procedimento giurisdizionale che eliminano l'attualità della pretesa dedotta, determina l'improcedibilità del ricorso amministrativo indipendentemente dal merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Silvia Torraca, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento adottato dalla Questura di Milano in data 15.04.2024 e notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS-rilasciato il 23.06.2022 dalla Questura di Milano con scadenza 17.3.2024 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 22.06.2024, con appuntamento prenotato in data 18.98.2023, nonché di ogni altro atto conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso a quello impugnato. sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Datena, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fra Giovanni Pantaleo, 3; il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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