Sentenza n. 202301582/2023
3 I - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno Ue - Rigetto Istanza Di Rilascio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Tokhmeh Chi Daryoush ha presentato ricorso avverso il provvedimento numero 15867/2014 del 30 aprile 2015 emesso dalla Questura di Milano, mediante il quale è stato rigettato il suo istanza di rilascio del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel 2019, sotto il numero di registro generale 1577, rappresentato dall'avvocato Daniela Vigliotti. La controversia ha ad oggetto l'accesso a uno status amministrativo particolarmente rilevante per i cittadini stranieri, quale quello di soggiornante di lungo periodo in territorio europeo, il cui riconoscimento costituisce una garanzia importante di stabilità della posizione giuridica sul territorio. Il ricorrente ha altresì richiesto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, istanza che è stata respinta dal Tribunale con decreto numero 165 del 2019, e ha tentato di ottenere la sospensione della efficacia del provvedimento, richiesta respinta con ordinanza numero 1152 del 2019.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno e dello status di soggiornante di lungo periodo rientra nella competenza dell'Unione europea, la quale ha stabilito criteri uniformi mediante la Direttiva 2003/109/CE recepita negli ordinamenti nazionali. In Italia, la disciplina è contenuta principalmente nel Testo Unico sull'immigrazione, il decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale impone che il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sia concesso a fronte del soddisfacimento di specifici requisiti come la disponibilità di risorse economiche sufficienti, l'accesso a un'assicurazione malattia, un alloggio adeguato e l'assenza di condanne per determinati reati. La Questura, in qualità di autorità amministrativa preposta ai controlli su tali requisiti, agisce sulla base di una valutazione discrezionale tecnica vincolata ai parametri normativi e ai dati documentali disponibili. In tale contesto, l'impugnazione di un diniego amministrativo davanti al giudice amministrativo deve valutare la corretta applicazione della norma al caso concreto e la legittimità del procedimento seguito.
La questione giuridica
Il punto cruciale della controversia attiene alla corretta verifica dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo e alla valutazione della legittimità del provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Milano. La questione comporta l'analisi di molteplici profili, tra cui la corretta interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica del ricorrente, l'adeguatezza della documentazione prodotta a supporto dell'istanza, l'eventuale violazione di diritti riconosciuti dalla normativa europea e la corretta motivazione del provvedimento amministrativo impugnato. Il ricorrente contestava evidentemente la legittimità del diniego adottato, ritenendo che fossero stati eroneamente valutati i parametri normativi e procedurali, mentre l'Amministrazione sosteneva la correttezza della propria decisione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i documenti allegati al ricorso e la memoria dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato costituita nel giudizio, ha valutato se il provvedimento di diniego della Questura fosse stato adottato in conformità ai requisiti normativi e alle procedure previste dall'ordinamento. Nel respingere il ricorso, il collegio giudicante ha ritenuto che la Questura avesse correttamente valutato gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione, non riscontrando profili di illegittimità nel procedimento seguito né vizi nella motivazione del provvedimento. La sentenza accoglie implicitamente la tesi secondo cui il ricorrente non avrebbe soddisfatto pienamente i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'attribuzione dello status richiesto, ovvero che la documentazione prodotta non risultava idonea a provare il possesso dei medesimi. Il Tribunale ha inoltre confermato il precedente rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che le condizioni per tale beneficio non sussistessero.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso del Sig. Tokhmeh Chi Daryoush, confermando così la legittimità del provvedimento numero 15867/2014 della Questura di Milano che aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La sentenza ha disposto che le spese della causa fossero compensate tra le parti, mentre ha mantenuto il diniego di ammissione al gratuito patrocinio precedentemente pronunciato. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e l'oscuramento dei dati personali del ricorrente secondo le norme sulla protezione dei dati.
Massima
L'Amministrazione competente non è tenuta al rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo qualora il richiedente non soddisfi pienamente i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dall'ordinamento europeo, e il diniego legittimamente motivato non integra profili di illegittimità suscettibili di censura giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento nr. 15867/2014 del 30/4/2015 recante rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. sul ricorso numero di registro generale 1577 del 2019 proposto dal Sig. Tokhmeh Chi Daryoush, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Vigliotti e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto il decreto di questo Tribunale n.165 del 2019 di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1152 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Visto il reclamo avverso il citato decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione depositata da parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Conferma il diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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