Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202301578/2023
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Luca Pavia, Referendario per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto n.-OMISSIS- recante rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1585 del 2019 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Palumbo e Nicolina De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio della seconda in Milano, Via Pietro Calvi n.9/11; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1153 del 2019 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la nota spese depositata da parte ricorrente; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 giugno 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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