Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202301576/2023

3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno Di Lungo Periodo - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla autorità competente in data 6 luglio 2015, ha ricevuto un decreto di revoca emanato dal Questore della Provincia di Milano il 23 luglio 2021 e notificatogli il 28 marzo 2022. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento di revoca e chiedendo l'annullamento del decreto questore ile in tutte le sue forme. La vicenda si situa nel complesso ambito del diritto dell'immigrazione e della permanenza degli stranieri sul territorio italiano, dove il permesso di lungo periodo costituisce un titolo di soggiorno di notevole importanza giuridica e pratica per lo straniero.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Decreto Legislativo 286/1998, che stabilisce le condizioni di ingresso, soggiorno e permanenza degli stranieri nel territorio italiano. Il permesso di soggiorno di lungo periodo costituisce un titolo di soggiorno speciale, caratterizzato da una durata prolungata e da una relativa stabilità giuridica. Tuttavia, la legge prevede specifici presupposti per la revoca di tale permesso, legati generalmente a motivi di sicurezza nazionale, ordine pubblico, condotta del titolare o venir meno delle condizioni originarie di concessione. Il provvedimento di revoca, essendo un provvedimento amministrativo restrittivo della libertà di movimento, deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e corretto procedimento amministrativo, oltre alle garanzie del diritto all'ascolto della parte interessata.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del decreto di revoca emesso dal Questore, ossia se il provvedimento sia stato adottato nel rispetto dei presupposti normativi richiesti dalla legge e se il procedimento sia stato condotto secondo le garanzie dovute. Il ricorrente contesta la validità del decreto, presumibilmente eccependo la mancanza dei presupposti legali per la revoca o l'inosservanza di obblighi procedurali quali l'audizione della parte interessata. La questione assume rilevanza considerevole sul piano dei diritti fondamentali, poiché la revoca di un permesso di lungo periodo incide direttamente sulla libertà di circolazione dello straniero e sulla sua permanenza nel territorio nazionale, con effetti significativi sulla sfera personale e familiare del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le questioni sollevate dal ricorrente e valutate le argomentazioni prodotte da entrambe le parti, ha ritenuto che il decreto di revoca fosse stato emesso in conformità ai presupposti normativi e procedurali richiesti dalla legge. Il collegio giudicante ha respinto i motivi di ricorso, non ravvisando violazioni dei diritti procedurali del ricorrente né illegittimità nella decisione amministrativa assunta dal Questore. Sebbene il testo della sentenza non esponga diffusamente le ragioni specifiche della decisione, il TAR ha valutato che le condizioni legali per la revoca sussistessero e che il provvedimento fosse stato correttamente motivato dall'amministrazione. Il ragionamento del giudice amministrativo ha pertanto seguito il criterio del sindacato di legittimità, verificando la conformità del provvedimento alle norme vigenti e i vizi procedurali eventualmente compiuti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso nella sua interezza, rigettando la domanda di annullamento del decreto di revoca del Questore. La decisione diviene definitiva a livello amministrativo, salvo i rimedi esperibili secondo le norme sulla cassazione. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, conformemente alla discrezionalità del giudice amministrativo. La sentenza è immediatamente esecutiva per quanto riguarda l'obbligo di ottemperanza da parte dell'amministrazione.

Massima

La revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo emanata dal Questore è legittima quando ricorrano i presupposti normativi previsti dalla legge e il procedimento sia stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali e dei principi di legalità e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 23 luglio 2021 e notificato al ricorrente il 28 marzo 2022, di revoca del Permesso di Soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato in data 6 luglio 2015;
di ogni altro atto ad esso preordinato, presupposto, conseguente e connesso.
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Pagliarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone indicate in motivazione.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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