Sentenza n. 202301570/2023
4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) Istanza Assegnazione Alloggio - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha promosso ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro una serie di atti relativi alla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel territorio di Luino e Marchirolo. Il ricorrente contesta in particolare l'avviso pubblico indetto dal Comune di Luino per l'assegnazione delle unità abitative disponibili nei servizi abitativi pubblici, la graduatoria definitiva che ne è derivata, e soprattutto il provvedimento con il quale l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale ha negato al nucleo familiare del ricorrente l'assegnazione di un alloggio presso il Comune di Marchirolo. Contestualmente il ricorrente ha lamentato il diniego opposto dall'amministrazione all'accesso agli atti amministrativi da lui richiesti in data 28 ottobre 2022, sostenendo di avere diritto alla piena ostensione della documentazione relativa alla procedura di assegnazione.
Il quadro normativo
La materia riguarda principalmente i servizi abitativi pubblici e le procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinata da disposizioni normative regionali della Lombardia e da istruzioni amministrative della Giunta regionale. La procedura di assegnazione deve rispettare i principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buona amministrazione sanciti dalla Costituzione e dalle leggi amministrative generali, in particolare dalla legge 241 del 1990 che regola l'accesso ai documenti amministrativi. L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale, quale ente responsabile della gestione del patrimonio abitativo pubblico, deve operare secondo criteri oggettivi e comunicare adeguatamente le motivazioni dei propri provvedimenti, senza arbitri o esclusioni ingiustificate.
La questione giuridica
La controversia verte sulla corretta attuazione della procedura di assignazione di alloggi pubblici e sulla trasparenza amministrativa. Il ricorrente ha contestato tanto i presupposti della procedura quanto il provvedimento finale di negazione dell'assegnazione, evidentemente ritenendo che la sua posizione fosse stata valutata in modo difforme dalle norme o che la procedura avesse violato principi di imparzialità. Centrale è anche la questione dell'accesso ai documenti, dal momento che il ricorrente ha rivendicato il diritto di conoscere la documentazione amministrativa sottesa alla decisione, diritto fondamentale ai fini della difesa dei propri interessi nelle procedure pubbliche e della verifica della legittimità della decisione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso ritenendo che sussistevano elementi di illegittimità nei provvedimenti impugnati nei limiti degli interessi fatti valere dal ricorrente. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione analitica in quanto breve provvedimento di accoglimento, è ragionevole inferire che il collegio abbia riconosciuto vizi nelle modalità di conduzione della procedura o nella valutazione della posizione del ricorrente, oppure carenze nell'esercizio del diritto di accesso agli atti. L'accoglimento complessivo del ricorso indica che il giudice ha ritenuto non sufficientemente giustificate o contrarie ai principi amministrativi le scelte operative degli enti gestori. La decisione del TAR ha trovato fondamento nel principio secondo cui le amministrazioni pubbliche devono operare in osservanza della legge e con pieno rispetto dei diritti procedurali dei cittadini, anche fornendo accesso completo alla documentazione richiesta.
La decisione
Il TAR Lombardia ha annullato in toto i provvedimenti impugnati, includendo la determina dirigenziale di indizione dell'avviso pubblico, l'avviso stesso, la graduatoria definitiva, il comunicato regionale, e soprattutto il provvedimento di negazione dell'assegnazione dell'alloggio. Ha inoltre riconosciuto al ricorrente il diritto di ottenere l'ostensione integrale della documentazione amministrativa richiesta in data 28 ottobre 2022. La sentenza ha condannato l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale al pagamento delle spese di giudizio liquidate in mille euro a favore dello Stato, e ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, attestando la fondatezza della sua pretesa. Il giudice ha inoltre ordinato l'esecuzione immediata della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
La corretta assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica richiede il pieno rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e del diritto di accesso ai documenti, e l'amministrazione non può validamente negare l'assegnazione senza motivazioni adeguate o in violazione delle norme procedurali che disciplinano la selezione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 76 del 4.3.2022 del Comune di Luino di indizione dell'avviso pubblico per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale di Luino; - dell'avviso pubblico cod. n. 5100; - della graduatoria definitiva del 26.5.2022; - del comunicato regionale della Direzione Generale Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia del 21.10.2021 n. 124 pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 43 del 27.10.2021; - della nota del Responsabile dell'Area Rapporti Esterni e Utenza del 12.10.2022 prot. n. 2022-0036474 con la quale l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza-Brianza, Busto Arsizio ha negato l'assegnazione dell'alloggio n. -OMISSIS- sito nel Comune di Marchirolo al nucleo familiare del sig. -OMISSIS-; - dell'eventuale provvedimento di assegnazione ad altro nucleo familiare dell'unità abitativa n. -OMISSIS- sita nel Comune di Marchirolo, di estremi e contenuti non noti. nonché per l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- a ottenere l'ostensione di tutta la documentazione oggetto della richiesta di accesso presentata in data e 28.10.2022; sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Varese, Como, Monza-Brianza, Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Vivi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Luino, Comune di Marchirolo, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio; -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale di Varese, Como, Monza-Brianza, Busto Arsizio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente. Ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00) da eseguirsi in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133, d.P.R. n. 115/2002. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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