Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Inammissibile
Sentenza n. 202301567/2023
4l - Immigrazione - Istanza Rilascio Titolo/permesso Di Soggiorno - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere Valentina Caccamo, Referendario, Estensore per l'annullamento a) il Decreto prot. -OMISSIS-, emesso in data 27.10.2020 dalla Questura di -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, e di ogni altro allo stesso in qualsiasi in modo connesso; b) ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ed ogni altro provvedimento presupposto o successivo a quello sopraindicato. sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Girola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di -OMISSIS-, in epigrafe specificato, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, data la mancanza del requisito reddituale di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 86/1998; Considerato che l’Avvocatura dello Stato ha depositato, in data 29.05.2023, una nota trasmessa dalla Questura di -OMISSIS-, nella quale si dà atto che la ricorrente risulta essere in possesso del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- per protezione speciale, con validità al 29.01.2025; Ritenuto che tale circostanza abbia comportato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio e che, pertanto, il ricorso vada dichiarato improcedibile e le spese di giudizio possano essere compensate, sussistendone giustificati motivi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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