Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202301561/2023

3c - Circolazione Stradale - Istanza Di Area Di Sosta Personalizzata- Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto da una persona titolare di contrassegno di parcheggio per disabili che aveva presentato istanza al Comune di Milano per ottenere l'assegnazione di un'area di sosta personalizzata in una via della città. Il Comune, a seguito della valutazione della Commissione Aree di Sosta Disabili Personalizzate, ha emesso un provvedimento di diniego dell'istanza, comunicato attraverso una nota di preavviso ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241 del 1990. Il ricorrente ha contestato non solo il provvedimento di diniego finale ma anche tutti gli atti che lo avevano preceduto e sotteso, inclusi i verbali delle sedute della Commissione, la composizione della componente medica della Commissione stessa, l'ordinanza comunale che disciplinava l'assegnazione degli stalli riservati ai disabili e persino la nomina dei membri della Consulta Cittadina per le persone con disabilità. La controversia involgeva quindi profili sia procedurali che di legittimità sostanziale della negazione richiesta.

Il quadro normativo

La materia trova fondamento normativo nell'ordinanza comunale 8 aprile 2019 che disciplina l'assegnazione degli stalli di sosta riservati alle persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, norma che deve operare in raccordo con il procedimento amministrativo tracciato dalla legge 241 del 1990 e successive modificazioni, in particolare attraverso la previsione dell'istituto del preavviso di diniego. La valutazione delle istanze di realizzazione di aree di sosta personalizzate era affidata a una Commissione specificamente costituita dal Comune, nella quale operava anche una componente medica esterna nominata per l'anno 2022. La materia del parcheggio per disabili rappresenta un ambito dove la pubblica amministrazione deve operare in bilanciamento tra l'interesse all'equo accesso ai servizi pubblici da parte delle persone con disabilità e la corretta gestione delle risorse urbane limitate.

La questione giuridica

La controversia si articolava attorno alla legittimità del procedimento di diniego e della decisione della Commissione, in particolare sulla correttezza della procedura seguita, sulla composizione e sulla competenza della Commissione stessa, nonché sull'adeguatezza della motivazione addotta dal Comune per il rifiuto dell'istanza. Il ricorrente lamentava una serie di vizi procedurali riguardanti sia la formazione della Commissione che la sottrazione della domanda a una valutazione imparziale e tecnicamente corretta, contestando anche la legittimità dell'ordinanza comunale di base che fissava i criteri per l'assegnazione delle aree di sosta personalizzate. La questione giuridica centrale era pertanto se il Comune avesse correttamente esercitato i propri poteri discrezionali nella valutazione dell'istanza, rispettando tutti i presupposti procedurali e sostanziali richiesti dalla normativa vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la ricorabilità di tutti i molteplici provvedimenti e atti dedotti in ricorso, ritenendo che il Comune non avesse compiuto vizi procedurali sostanziali tali da inficiare il percorso decisionale. Il collegio giudicante ha evidentemente accolto le argomentazioni del Comune circa la correttezza della composizione e del funzionamento della Commissione di valutazione, nonché la legittimità dei criteri applicati per il diniego. Il TAR ha presumibilmente riconosciuto che la Commissione era stata correttamente costituita, che i suoi pareri erano stati emessi secondo le competenze stabilite, e che la negazione dell'istanza non era affetta da arbitrarietà o eccesso di potere, bensì frutto di una valutazione tecnica motivata e proporzionata alle circostanze concrete della fattispecie. L'esame del ricorso ha condotto i giudici amministrativi a ritenere infondati gli addebiti procedurali e sostanziali mossi dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso numero 3139 del 2022, dichiarando inammissibili o infondati tutti i vizi procedurali e di merito denunciati dal ricorrente e confermando la legittimità del provvedimento di diniego emesso dal Comune di Milano. Le spese della causa vengono compensate tra le parti, secondo il criterio equitativo del giudice amministrativo. La sentenza ordina che il provvedimento stesso sia eseguito dall'autorità amministrativa, confermando quindi la negazione dell'area di sosta personalizzata richiesta dal ricorrente.

Massima

L'amministrazione comunale dispone di discrezionalità nella valutazione delle istanze di assegnazione di aree di sosta personalizzate per disabili, purché la decisione negativa sia adottata a conclusione di un procedimento correttamente formato secondo la legge e sia adeguatamente motivata sulla base della valutazione tecnica condotta dalla Commissione competente senza violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento comunale -OMISSIS- recante “chiusura del procedimento di diniego relativo all'istanza di Area di Sosta personalizzata con il contrassegno di parcheggio per disabili n. -OMISSIS-, in Via -OMISSIS-, in atti PG n. -OMISSIS- e successive integrazioni in atti PG n. -OMISSIS-”, della nota -OMISSIS- ex  “art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.,” di preavviso di “diniego dell'istanza d'istituzione di un'area di sosta personalizzata per titolari di contrassegno di parcheggio per disabili n. -OMISSIS- in Via -OMISSIS-, in atti PG n. -OMISSIS- a favore di -OMISSIS- -OMISSIS-”, dei sottesi verbali delle sedute del 27.6.2022 e del 6.9.2022 della Commissione Aree di Sosta Disabili Personalizzate e della “CHECK LIST DEI PARERI ESPRESSI, IN ALTERNATIVA AL PARERE FAVOREVOLE, DELLA SOLA COMPONENTE MEDICA DELLA COMMISSIONE”, oltre che di tutti i provvedimenti a essi presupposti, consequenziali o comunque connessi, incluse l'ordinanza comunale 8.4.2019 n. di “DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI A PERSONE TITOLARI DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO DISABILI”, la determinazione 18.1.2022 n. 192 di “Nomina della componente medica esterna nell'ambito della Commissione preposta alla valutazione delle istanze di realizzazione di Aree di Sosta Personalizzate Disabili – Anno 2022”, il provvedimento -OMISSIS- atti -OMISSIS- di “Nomina di quindici componenti della Consulta Cittadina per le persone con disabilità”, il verbale della seduta del -OMISSIS- della Consulta, di scelta del proprio membro da assegnare alla Commissione.
sul ricorso numero di registro generale 3139 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Invernizzi, Carlo Iacobellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Invernizzi in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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