Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202301559/2023

3n - Sanità/assistenza Pubblica - Trattamento Riabilitativo Cognitivo Comportamentale Mediante La Metodologia Aba

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

I genitori di una minore affetta da disabilità hanno proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro l'A.T.S. Milano (Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano) e l'A.S.S.T. al fine di ottenere l'erogazione di terapia comportamentale con metodo ABA (Applied Behavior Analysis) nella misura di 30 ore settimanali per un periodo minimo di 48 mesi. La controversia nasce dalla mancata erogazione da parte delle amministrazioni sanitarie di un trattamento riabilitativo specifico cui la minore avrebbe avuto diritto secondo le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità. I ricorrenti avevano già sostenuto direttamente le spese per le terapie ricevute da terzi privati, per un importo complessivo di 12.372,85 euro, in assenza di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche. La controversia riguarda pertanto sia il riconoscimento del diritto della minore a ricevere il trattamento sia il risarcimento dei costi già anticipati dalle famiglie, toccando questioni fondamentali relative ai diritti della persona disabile alla salute e alla riabilitazione nonché alla responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione per inerzia.

Il quadro normativo

Il caso si inserisce nel contesto della garanzia costituzionale del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione e della tutela delle persone disabili disciplinata dalla legge 104 del 1992 e successive modifiche. Le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità forniscono le raccomandazioni tecniche per l'erogazione di interventi comportamentali nel trattamento dell'autismo, incluso il metodo ABA, rappresentando il standard scientifico di riferimento per le amministrazioni sanitarie nell'erogazione di prestazioni in materia di riabilitazione. La normativa di riferimento riguarda inoltre i livelli essenziali di assistenza sanitaria che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza dell'interessato. La questione tocca infine la disciplina della responsabilità amministrativa e della risarcibilità del danno ingiusto derivante da violazione di obblighi amministrativi e da inerzia nella prestazione di servizi dovuti.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la corretta attribuzione della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario in relazione alla natura della domanda proposta dai ricorrenti. Sebbene formalmente la contestazione fosse rivolta contro amministrazioni sanitarie, l'istanza non impugnava uno specifico atto amministrativo quale una decisione esplicita di diniego o una determinazione del procedimento amministrativo, bensì mira all'accertamento di un diritto soggettivo della minore a ricevere una prestazione sanitaria e al risarcimento del danno economico sofferto. La questione giuridica complessa riguardava pertanto il riparto della giurisdizione tra i due ordini giudiziari quando una controversia con la pubblica amministrazione concerna simultaneamente l'accertamento di diritti soggettivi e la quantificazione di risarcimenti piuttosto che la legittimità di un atto amministrativo vincolato.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che la natura della controversia, così come prospettata dai ricorrenti, non rientrasse nella giurisdizione del giudice amministrativo ma in quella del giudice ordinario. Il TAR ha osservato che la domanda, seppur diretta contro amministrazioni pubbliche, non verteva sulla legittimità di un provvedimento amministrativo bensì sull'accertamento di un diritto soggettivo alla prestazione e sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale per il danno cagionato dalla mancata erogazione della stessa. Il giudice amministrativo ha evidenziato che quando la controversia concerna principalmente la responsabilità della pubblica amministrazione e la quantificazione del danno risarcibile, piuttosto che la legittimità di un atto amministrativo in sé, la competenza spetta al giudice ordinario il quale dispone dei poteri necessari per accertare compiutamente il diritto e determinare equitativamente l'entità del danno. La sentenza pertanto orienta la questione verso la competenza del giudice civile quale giudice naturale per controversie relative all'erogazione di prestazioni sanitarie e al risarcimento del danno.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e indica nel giudice ordinario il giudice fornito di giurisdizione presso il quale l'azione potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti di legge. Le spese vengono compensate tra le parti. La sentenza ordina inoltre l'oscuramento dei dati personali della minore, dei genitori e di ogni elemento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nella controversia, in ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Massima

La controversia relativa all'accertamento del diritto di una minore disabile a ricevere prestazioni sanitarie riabilitative e al risarcimento del danno derivante dall'inerzia della pubblica amministrazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando non sia impugnato uno specifico atto amministrativo ma sia richiesto l'accertamento di un diritto soggettivo e la quantificazione del danno patrimoniale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'aaccertamento
previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,
del diritto della minore disabile -OMISSIS- -OMISSIS- a ricevere dalla A.T.S. Milano e A.S.S.T.  -OMISSIS-, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 30 ore settimanali, per il periodo di almeno 48 mesi ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
e per la condanna
della A.T.S. Milano e A.S.S.T. -OMISSIS- ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA alla minore -OMISSIS- -OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S., in misura pari a 30 ore settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta,
nonché in ogni caso per la condanna
delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inerzia serbata nell'erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 12.372,85 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Asst -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria Amici, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaela Antonietta Maria Schiena e Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ats della Città Metropolitana di Milano, di Asst -OMISSIS- e di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Indica quale Giudice fornito di giurisdizione il Giudice ordinario, presso il quale l’azione potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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