Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202300155/2023
1b - Beni Patrimoniali - Concessione Gestione Parcheggio - Proroga Convenzione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per la condanna dell’ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli - Sacco a stipulare la convenzione attuativa della deliberazione, trasmessa alla società ricorrente in data 7 gennaio 2003, avente ad oggetto “Ampliamento del parcheggio interno con oneri a carico del concessionario e proroga del contratto in corso con la Imperial Service S.r.l. (oggi G.B. S.r.l.) per la concessione e gestione del parcheggio stesso”; ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla società ricorrente e per ogni ulteriore statuizione al riguardo. sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2021, proposto da GB s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bottacchi e Gianpaolo Caponi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Bottacchi in Milano, via Luigi Illica, 5; ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli - Sacco, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano ed Enrico Campagnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli - Sacco; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la società ricorrente a corrispondere all’ASST - Azienda socio sanitaria territoriale Fatebenefratelli - Sacco le spese di lite, che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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