Sentenza n. 202301501/2023
3i - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda alla Prefettura di Sondrio in data 1º febbraio 2022, richiedendo la conversione del proprio permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale conversione era motivata dal passaggio da un rapporto di lavoro a carattere stagionale e temporaneo a un rapporto di lavoro subordinato stabile e continuativo, situazione che secondo la normativa italiana sull'immigrazione consente di ottenere la conversione della tipologia di permesso. La Prefettura di Sondrio, tuttavia, aveva rigettato questa domanda con decreto notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2022, dopo un istruttoria durata oltre otto mesi. Il cittadino, ritenendo il rifiuto ingiustificato e illegittimo, ha impugnato il provvedimento dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, avanzando deduzioni sulla violazione della normativa applicabile e sull'assenza di adeguate motivazioni del rigetto.
Il quadro normativo
La disciplina dei permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari è regolata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, il quale prevede le diverse categorie e condizioni per il rilascio e la conversione dei titoli autorizzativi. La normativa distingue tra permessi di soggiorno per lavoro stagionale, caratterizzato da un'attività temporanea e stagionale, e permesso di soggiorno per lavoro subordinato, destinato a coloro che instaurano un rapporto di lavoro subordinato continuativo. La conversione da una tipologia all'altra è ammessa allorché il richiedente documenti il cambio della situazione lavorativa e non ricorrano impedimenti legali. L'amministrazione competente, rappresentata in primo luogo dalla Prefettura del territorio, ha il dovere di esaminare le domande secondo i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, motivando adeguatamente ogni decisione di accoglimento o rifiuto.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se la Prefettura di Sondrio avesse agito legittimamente nel rigettare la domanda di conversione del permesso, oppure se tale rigetto fosse stato manifestamente privo di valida motivazione o contrario alla normativa sull'immigrazione. In particolare, era necessario accertare se il ricorrente avesse fornito la documentazione necessaria a provare il passaggio a un rapporto di lavoro subordinato stabile, se sussistessero ostacoli normativi al rilascio della nuova tipologia di permesso, e se la Prefettura avesse rispettato i propri obblighi procedimentali nell'esaminare il fascicolo del richiedente. La questione era inoltre rilevante sul piano generale della tutela dei diritti dei lavoratori migranti e della conformità dell'azione amministrativa ai principi del diritto dell'Unione Europea in materia di libera circolazione e protezione dei lavoratori.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti del ricorso e la documentazione allegata, ha ritenuto che il rigetto operato dalla Prefettura non fosse supportato da valide ragioni giuridiche e procedimentali. Il collegio ha evidenziato che il ricorrente aveva correttamente documentato il cambiamento della sua situazione lavorativa, producendo contratti, certificazioni dell'azienda datrice di lavoro e altri elementi probatori idonei a dimostrare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato continuativo, alternativo a quello stagionale precedentemente autorizzato. Il giudice ha constatato che la Prefettura, nel rigettare la domanda, non aveva opposto motivi specifici e cogenti previsti dalla legge, limitandosi a un diniego generico e insufficientemente motivato. Il TAR ha altresì considerato che nessun ostacolo normativo era ipotizzabile e che il rigetto costituiva un eccesso di potere nell'esercizio della discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del decreto della Prefettura di Sondrio di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno. La sentenza ordina che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che la Prefettura dovrà, in conformità al nuovo indirizzo giurisprudenziale, riesaminare la domanda e, riconoscendo la legittimità della posizione del ricorrente, procedere al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, ciascuna sopportando i propri costi legali. La sentenza è stata resa in data 16 maggio 2023 dal collegio presieduto da Marco Bignami.
Massima
La Prefettura non può rifiutare arbitrariamente la conversione di un permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato quando il richiedente abbia documentato adeguatamente il cambio della propria situazione lavorativa verso un rapporto stabile e continuativo, e l'amministrazione non opponga motivi di rigetto specificamente previsti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento -del decreto della Prefettura di Sondrio di rigetto della domanda, presentata dal ricorrente in data 01.02.2022, di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso in data 11.10.2022 e notificato all'interessato in data 14.10.2022. sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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