Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA29 aprile 2025Inammissibile

Sentenza n. 202501491/2025

3i - Immigrazione - Istanza Rilascio Permesso Di Soggiorno Lungo Periodo - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza alla questura competente per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ricorso ordinariamente previsto per coloro che soggiornano regolarmente in Italia e soddisfano i requisiti legali di reddito, alloggio e integrazione. La pubblica amministrazione ha rigettato questa istanza, verosimilmente per mancanza dei presupposti normativi richiesti dalla legge o per vizi procedurali nella presentazione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento negativo davanti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, chiedendo l'annullamento e la condanna della pubblica amministrazione al rilascio del titolo. Tuttavia, durante il pendere della causa, la situazione fattuale del ricorrente è mutata in modo tale da rendere il ricorso privo di utilità pratica. La sopravvenuta carenza di interesse ha fatto venir meno la ragione stessa della prosecuzione del giudizio.

Il quadro normativo

La disciplina del permesso di soggiorno di lungo periodo è contenuta nel Decreto legislativo 286 del 1998, che fissa i requisiti materiali e procedurali necessari per il suo ottenimento, inclusi la capacità reddituale, la disponibilità di un alloggio adeguato e la dimostrazione di un grado minimo di integrazione nel territorio italiano. Alla pubblica amministrazione, ossia al questore nel caso specifico, spetta la valutazione discrezionale ma vincolata di tali requisiti, secondo criteri di legalità, trasparenza e ragionevolezza. Il ricorso amministrativo costituisce il rimedio giurisdizionale ordinario per impugnare i provvedimenti di rigetto illegittimi, in conformità al codice del processo amministrativo. Qualora durante il pendere del ricorso vengano meno i presupposti per cui si agisce, come nel caso di una sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve dichiararsi incompetente o dichiarare il ricorso improcedibile.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava se la carenza di interesse fosse effettivamente sopravvenuta durante la pendenza del ricorso, vale a dire se la situazione del ricorrente avesse subito una trasformazione tale da rendere non più utile l'accertamento della illegittimità del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno lungo periodo. In questi casi il giudice amministrativo deve verificare se rimangono ragioni concrete affinché la pronuncia sulla illegittimità del provvedimento impugnato produca effetti vantaggiosi per il ricorrente, oppure se il ricorso sia divenuto puramente accademico. La questione tocca il delicato equilibrio tra il diritto del cittadino straniero a veder sindacato l'operato della pubblica amministrazione e l'efficienza della giustizia amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto che durante il corso del giudizio la condizione del ricorrente si fosse modificata sostanzialmente, riducendo o eliminando completamente l'interesse pratico alla prosecuzione del ricorso. Questa conclusione si deve desumere dal fatto che la sentenza dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il che implica un accertamento affatto della mutazione della fattispecie originaria. Il Tribunale ha applicato i consolidati principi di diritto amministrativo in tema di interesse ad agire, secondo cui la carenza o la cessazione dell'interesse rende il ricorso destituito di utilità giurisdizionale. Non vi era più oggetto su cui pronunciarsi in modo utile al ricorrente, indipendentemente da quale fosse stata la valutazione del merito della istanza originaria respinta dall'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, estinguendo così il giudizio senza entrare nel merito della questione di illegittimità del provvedimento di rigetto. Non viene annullato il provvedimento amministrativo né viene condannata l'amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno, ma semplicemente il giudizio perde efficacia in quanto privato di significato pratico per il ricorrente. La sentenza non dispone condanne alle spese nel senso tradizionale, in quanto la pronuncia di improcedibilità non valorizza responsabilità dell'una o dell'altra parte rispetto al merito della controversia.

Massima

Quando la situazione di fatto del ricorrente muta durante il pendere del giudizio amministrativo, cessando la possibilità di un vantaggio concreto derivante dalla decisione sulla illegittimità del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche nel caso di istanza di rilascio di permesso di soggiorno.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso soggiorno di lungo periodo, adottato dalla Questura di Milano in data 16.03.2022 e notificato al ricorrente in data 23.03.2022.
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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