Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202300148/2023

3n - Pubblica Istruzione - Studenti - Istruzione Famigliare/parentale -

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Due genitori hanno presentato ricorso al TAR della Lombardia contro un Istituto Comprensivo Statale per ottenere l'annullamento di tre comunicazioni risalenti agli anni 2021 e 2022. I ricorrenti intendevano sottrarre i propri figli minori dal percorso di istruzione scolastica ordinaria per adottare la forma dell'istruzione familiare, fatta salva la successiva acquisizione dei titoli di studio attraverso esami di idoneità. La scuola ricorrente aveva opposto un rifiuto sistematico a tale richiesta, negando sia la cancellazione dei dati anagrafici dei minori dal registro scolastico sia la riconsegna dei fascicoli personali e scolastici e reiterando l'obbligo di sostenere esami di idoneità come condizione per formalizzare la transizione. I genitori contestavano questa posizione ritenendo che l'istruzione familiare, quale scelta formativa costituzionalmente legittima, dovesse implicare automaticamente la disiscrizione senza ulteriori formalità amministrative. La controversia si inserisce nel più ampio dibattito sulla compatibilità tra istruzione familiare e procedure scolastiche ordinarie, nonché sulla discrezionalità delle amministrazioni scolastiche nella gestione di tale transizione.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal complesso normativo in tema di istruzione, con particolare riferimento al diritto costituzionale all'istruzione e alla libertà educativa delle famiglie, nonché alle disposizioni del Testo Unico dell'Istruzione che regolano le modalità di fruizione dell'istruzione parentale e dei percorsi alternativi a quella scolastica. La legislazione in materia (in particolare il D.Lgs 62/2017 e successive modifiche) prevede che coloro i quali intendono acquisire titoli di studio attraverso la forma dell'istruzione parentale sono assoggettati a obblighi di verifica periodica del raggiungimento degli standard di apprendimento, culminati negli esami di idoneità. Tali esami rappresentano lo strumento attraverso il quale lo Stato esercita la verifica sostanziale della fruizione effettiva del diritto all'istruzione, indipendentemente dalla modalità di erogazione scelta dalle famiglie. La scuola di appartenenza mantiene, nel contesto di tale regime, specifiche responsabilità amministrative concernenti la gestione dei dati anagrafici e la conservazione della documentazione scolastica fino al completamento delle procedure di transizione.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno al diritto dei genitori di ottenere, contemporaneamente e su mera richiesta, sia la cancellazione dei dati dai registri scolastici sia l'esonero dall'obbligo preliminare di sostenere esami di idoneità, qualificando l'istruzione familiare come scelta educativa che dispensa da ulteriori formalità amministrative. In contrasto, l'Amministrazione scolastica e lo Stato sostenevano che l'esame di idoneità costituisce un presupposto essenziale del percorso di istruzione parentale e che la semplice comunicazione della scelta formativa non comporta l'automatica disiscrizione ma richede il completamento di una procedura che contempla valutazioni in itinere e verifiche finali. La questione era giuridicamente rilevante perché investiva il corretto equilibrio tra i diritti costituzionali della famiglia in materia educativa e i doveri dello Stato di verifica della qualità dell'istruzione acquisita, nonché la corretta interpretazione delle disposizioni normative applicabili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto, sulla base della normativa vigente e dei principi di diritto amministrativo, che l'Amministrazione scolastica avesse agito legittimamente nel condizionare la cancellazione dei dati anagrafici e la riconsegna dei fascicoli alla preventiva effettuazione degli esami di idoneità. Il collegio ha accolto l'argomento secondo il quale l'istruzione familiare, pur rappresentando una scelta formativa legittima, non esonera dall'obbligo di sottoporsi alle verifiche di apprendimento imposte dall'ordinamento scolastico e che tali verifiche costituiscono parte integrante del procedimento di transizione fra le diverse modalità educative. Il giudice ha ritenuto che la posizione della scuola rispondesse alla necessità di assicurare continuità amministrativa e tracciabilità della situazione scolastica dei minori fino al momento in cui fossero acquisiti gli elementi di valutazione definitivi. Ha inoltre considerato che le comunicazioni impugnate non violassero diritti sostanziali dei ricorrenti, poiché la richiesta di effettuazione degli esami di idoneità rientrava pienamente nelle competenze discrezionali dell'istituto scolastico e nei suoi doveri di vigilanza sul diritto all'istruzione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, rigettando sia le istanze di annullamento delle tre comunicazioni della scuola sia la domanda di declaratoria del riconoscimento dell'istruzione familiare quale forma che dispensa da ulteriori adempimenti amministrativi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a carico dello Stato, liquidandole in complessivi tremila euro. La sentenza diviene quindi esecutiva per quanto concerne il mantenimento dei dati anagrafici dei minori nei registri scolastici e l'obbligo dei genitori di sottoporre i figli alle verifiche di idoneità qualora intendessero acquisire formalmente il titolo di studio attraverso tale percorso.

Massima

L'istruzione familiare, ancorché scelta educativa costituzionalmente legittima, non dispensa dall'obbligo di sottoporsi agli esami di idoneità previsti dalla normativa scolastica e non comporta l'automatica cancellazione dei dati anagrafici dai registri scolastici in assenza del completamento delle relative procedure amministrative e delle verifiche di apprendimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- in parte qua, della comunicazione del 27 ottobre 2021, ove l’Istituto Comprensivo Statale (ICS) -OMISSIS- ha riscontrato la comunicazione PEC del 27/09/2021 negando ai ricorrenti la cancellazione dei dati personali e particolari dei figli minori dall’anagrafica scolastica e la riconsegna dei loro fascicoli scolastici ai genitori, stante il ritiro dall’iscrizione scolastica o disiscrizione dalla scuola di appartenenza, reiterando la richiesta di effettuare gli esami di idoneità, riferendosi all’istruzione Parentale e non a quella Familiare;
- della comunicazione dell’11 maggio 2021, ove l’ICS -OMISSIS- ha riscontrato le comunicazioni dei ricorrenti del 26/04/21 e del 28/04/2021 negando ai ricorrenti la riconsegna dei fascicoli scolastici dei figli minorenni e la cancellazione dei loro dati personali e particolari dall’anagrafica scolastica, reiterando la richiesta di effettuare gli esami di idoneità;
- della comunicazione del 12 Agosto 2021, ove lo stesso ICS, in riscontro alla comunicazione dei ricorrenti del 16/07/21 per “essere resi edotti, all’esito della nostra richiesta di Istruzione Familiare, di come i nostri figli siano stati registrati sul registro scolastico, ovvero “non idonei” o comunque assenti durante l’anno scolastico, nonché della valutazione conclusiva di fine anno dei minori all’esito degli scrutini finali”, ha affermato che, stante la mancanza dell’esame di idoneità conclusivo dei minori, non era stato possibile inserire sul portale del SIDI la valutazione conclusiva dei minori;
- di ogni atto antecedente, conseguente e connesso agli atti impugnati;
nonché, per la declaratoria del riconoscimento dell’Istruzione Familiare quale scelta formativa formulata dalla famiglia di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole e del diritto dei minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ad essere disiscritti dall’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del resistente, liquidandole in complessivi € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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