Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202301476/2023

4h - Carabinieri - Sospensione Disciplinare Dall'impiego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente ha ricevuto, mediante decreto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa notificato il 20 dicembre 2022, un provvedimento di sospensione disciplinare dalla carica e dall'impiego per un periodo di cinque mesi. Tale sospensione è stata irrogata a decorrere dalla data di notifica del medesimo decreto, in applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per i dipendenti delle forze armate. Il ricorrente, ritenendosi leso nei propri diritti e nella propria posizione professionale da tale misura disciplinare, ha deciso di impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestandone la legittimità con la domanda, altresì, di risarcimento dei danni cagionati dall'amministrazione. La controversia si inserisce nel contesto più ampio della disciplina dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale militare, settore nel quale la legittimità dei provvedimenti sanzionatori rimane frequentemente oggetto di sindacato giurisdizionale.

Il quadro normativo

La materia della responsabilità disciplinare del personale militare è regolata dal Decreto Legislativo numero 66 del 2010, il quale costituisce il codice dell'ordinamento militare e stabilisce il sistema delle sanzioni disciplinari applicabili ai militari in servizio permanente. L'articolo 1357, lettera a), di tale decreto legislativo prevede specificamente la sospensione dall'impiego come una delle sanzioni disciplinari disponibili per l'amministrazione militare, definendone i presupposti di applicazione e i limiti temporali. La normativa amministrativa generale in materia di ricorsi amministrativi, insieme ai principi della disciplina processuale amministrativa, consente al ricorrente di sindacare la legittimità del provvedimento disciplinare sia quanto alla sua adozione procedimentale sia quanto alla sua correttezza sostanziale. La Costituzione italiana, inoltre, riconosce il principio di proporzionalità della sanzione, secondo il quale ogni misura restrittiva deve trovare adeguata giustificazione e proporzionata corrispondenza rispetto alla violazione disciplinare contestata.

La questione giuridica

Il punto controverso della controversia consiste nella legittimità della sospensione disciplinare di cinque mesi comminata al ricorrente, il quale ha presumibilmente contestato o la correttezza della sua applicazione secondo la legge, o la proporzionalità della misura rispetto alla violazione per la quale era stata irrogata, o ancora la regolarità del procedimento seguìto dall'amministrazione militare nell'adozione del provvedimento sanzionatorio. La questione investe tanto profili di legalità formale, concernenti il rispetto delle procedure previste dall'ordinamento disciplinare militare, quanto profili di merito, relativi alla congruità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Nel contesto del rapporto di impiego pubblico militare, il sindacato giurisdizionale deve bilanciare il potere discrezionale dell'amministrazione nell'irrogare sanzioni disciplinari con i diritti fondamentali del lavoratore pubblico, configurando una zona di tensione tra autoritarietà amministrativa e tutela della posizione giuridica soggettiva del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua composizione collegiale, ha esaminato il ricorso e gli atti proposti dalle parti nel corso dell'udienza pubblica del 17 maggio 2023. Sebbene il testo della sentenza, così come disponibile, non contenga lo sviluppo dettagliato della motivazione, dalle risultanze processuali si può desumere che il collegio abbia valutato attentamente la conformità del decreto di sospensione alle normative vigenti in materia di personale militare e alle procedure amministrative applicabili. Il TAR, nel respingere il ricorso, deve aver ritenuto che il provvedimento gravato fosse stato adottato nel rispetto della legge, che la sanzione disciplinare fosse proporzionata alla condotta addebitata al ricorrente e che gli atti costitutivi del procedimento sanzionatorio fossero stati correttamente espletati. La decisione di rigettare tanto le eccezioni di illegittimità quanto le contestazioni relative alla proporzionalità della misura testimonia che il giudice amministrativo ha riconosciuto un fondamento giuridico solido alla posizione dell'amministrazione militare nella comminazione della sanzione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto nel merito il ricorso proposto dal Maresciallo Capo ricorrente, dichiarando legittimo il decreto di sospensione disciplinare di cinque mesi irrogato dal Ministero della Difesa. Ha altresì disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, secondo il disposto dell'articolo 96 del codice del processo amministrativo, escludendo dunque il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni amministrativi che aveva chiesto in aggiunta all'annullamento. Per quanto concerne la tutela della riservatezza, il collegio ha ordinato alla segreteria dell'ufficio giudiziale l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato identificativo, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, sia secondo la legislazione nazionale che secondo il Regolamento europeo 2016/679.

Massima

La sospensione disciplinare dall'impiego comminata al personale militare in servizio permanente, quando adottata secondo le procedure di legge e proporzionata alla violazione contestata, non è impugnabile con successo dinanzi al giudice amministrativo ove le contestazioni del ricorrente non provino l'illegittimità formale o sostanziale del provvedimento. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia: a) del Decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022 notificato all'odierno ricorrente in data 20 dicembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in persona del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, ha decretato che «al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, è applicata, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la sospensione disciplinare dall'impiego» di cinque mesi, ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010; oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente; nonché per la condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ex art. 30, comma secondo, cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio 'legale' in Milano, Via Freguglia, 1; Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "-OMISSIS-" - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia:
a) del Decreto n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2022 notificato all'odierno ricorrente in data 20 dicembre 2022, mediante il quale la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, in persona del Generale di Corpo d'Armata -OMISSIS-, ha decretato che «al Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente, -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, è applicata, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, la sospensione disciplinare dall'impiego» di cinque mesi, ai sensi dell'articolo 1357, lettera a), del Decreto Legislativo n. 66/2010;
oltre tutti gli atti connessi, collegati, conseguenti antecedenti o successivi, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
nonché
per la condanna delle Pubbliche Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ex art. 30, comma secondo, cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariolina Lucidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ‘legale’ in Milano, Via Freguglia, 1;
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "-OMISSIS-" - -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash