Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301428/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Daspo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Tre persone ricorrono al TAR Lombardia impugnando i provvedimenti emessi dal Questore della Provincia di Pavia il 7 dicembre 2022, con i quali era stato ordinato loro l'interdizione dagli impianti sportivi per tutte le manifestazioni calcistiche di serie A, B, Lega Pro, dilettanti, CND, Eccellenza e Promozione in territorio nazionale ed estero, per una durata di tre anni dalla notifica. I provvedimenti erano stati adottati in base alla legge 401 del 1989, recante disposizioni per la prevenzione della violenza negli impianti sportivi. La situazione riguarda la reazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza a violazioni di norme relative all'ordine e alla sicurezza nei campi di calcio, per le quali il Questore ha ritenuto necessario ricorrere a una misura coercitiva preventiva nei confronti dei ricorrenti. Il ricorso amministrativo rappresentava il primo rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti per ottenere l'annullamento dei provvedimenti che impedivano loro l'accesso agli impianti calcistici per tre anni.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, successivamente modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. L'articolo 6 della legge 401/89 attribuisce al Questore il potere di ordinare l'interdizione dai campi di calcio per coloro che abbiano commesso infrazioni relative all'ordine e alla sicurezza negli impianti sportivi, esercitando una competenza amministrativa di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico. Questo complesso normativo si inserisce nel più ampio sistema delle misure di sicurezza pubblica, affidando all'autorità di pubblica sicurezza il compito di proteggere l'incolumità e l'ordine durante gli eventi calcistici attraverso strumenti di prevenzione individuali.

La questione giuridica

I ricorrenti contestavano la legittimità dei provvedimenti su più profili, presumibilmente sulla proporzionalità della misura rispetto alla condotta posta in essere, sulla sussistenza effettiva dei presupposti di fatto, sulla corretta applicazione della procedura amministrativa, o sulla mancanza di adeguata motivazione. Il nodo giuridico centrale riguardava i margini di discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza secondo la giurisprudenza amministrativa, la verifica della legittimità formale e sostanziale del provvedimento, e il bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza nei campi di calcio e i diritti individuali dei destinatari del provvedimento. La controversia affrontava quindi il delicato equilibrio tra poteri amministrativi di prevenzione e garanzie dei diritti dei cittadini in sede di riscontro giudiziario.

La motivazione del giudice

Il TAR, attraverso il collegio composto dai magistrati Vinciguerra, Fornataro e Gatti, pronunciatosi il 19 aprile 2023, ha ritenuto che il Questore ha esercitato legittimamente i propri poteri discrezionali nel rispetto del quadro normativo della legge 401/89 e successive integrazioni. Il Tribunale ha verosimilmente verificato che sussistevano effettivamente i presupposti fattuali per l'emissione dell'interdizione, che l'atto amministrativo era stato redatto secondo le procedure richieste dalla normativa vigente, e che la durata triennale della misura risultava adeguatamente proporzionata alle circostanze del caso concreto. Ha respinto le doglianze dei ricorrenti come infondate, non ravvisando violazioni né nel procedimento formale seguito dal Questore né negli equilibri sostanziali tra interessi pubblici e privati. La decisione riflette una lettura ampia della discrezionalità amministrativa in materia di sicurezza pubblica e un sindacato giudiziale di tipo debole sul merito delle scelte dell'Amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalle tre persone, dichiarando legittimi e confermando in toto i provvedimenti del Questore della Provincia di Pavia datati 7 dicembre 2022. Di conseguenza, l'interdizione triennale dai campi di calcio rimane pienamente efficace e vincolante per i ricorrenti secondo i termini e le modalità originariamente disposte. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento solidale delle spese di lite, liquidate in favore del Ministero dell'Interno nella misura di euro 3.000,00 ciascuno, oltre ai relativi accessori di legge quali gli interessi.

Massima

L'autorità di pubblica sicurezza esercita legittimamente il potere discrezionale di ordinare l'interdizione dagli impianti sportivi calcistici quando sussistono i presupposti di fatto e di diritto stabiliti dalla legge 401/1989 e successive modificazioni, salvo il sindacato giudiziale sui soli profili formali e sulla manifesta irragionevolezza della misura.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
per l’annullamento
dei provvedimenti del Questore della Provincia di Pavia dd. 07 dicembre 2022 (tutti di egual durata e contenuto) e notificati a far data dal giorno medesimo, con i quali veniva ordinato, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dalla legge 19 ottobre 2001, n. 337, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dalla legge 17 ottobre 2005 n. 210 e dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 l’interdizione da“…tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ed estero ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche dei campionati di serie A, B, Lega Pro 1^ e 2^ Divisione, Lega Nazionale Dilettanti, CND, Eccellenza, Promozione” per un periodo di anni tre dalla data di notifica del presente provvedimento.
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Maurizio Vito Sorisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Maurizio Vito Sorisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro e in parti uguali, al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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