Sentenza n. 202301427/2023
3i/p - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Istanza Accesso Agli Atti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza di accesso documentale il 23 dicembre 2022 presso la Prefettura di Milano, specificamente allo Sportello Unico per l'Immigrazione, al fine di ottenere la documentazione relativa a un procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare condotto secondo le disposizioni dell'articolo 103 comma 1 del decreto legge 34/2020. La documentazione richiesta era identificata con la pratica numero MI 4706966269. A fronte della mancanza di risposta dell'amministrazione entro i termini previsti dalla legge, si è formato un silenzio inadempiente sulla richiesta di accesso. Il ricorrente, incontrando questa inerzia amministrativa, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere il riconoscimento del proprio diritto di accesso e l'esibizione della documentazione.
Il quadro normativo
La controversia si collocava nell'ambito della disciplina dell'accesso civico e documentale, secondo le norme contenute nel decreto legislativo 33/2013, che regola l'accesso ai documenti amministrativi e il diritto dei cittadini di conoscere le attività della pubblica amministrazione. Il diritto di accesso documentale costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento amministrativo italiano, inteso a garantire trasparenza e controllo dei cittadini sull'operato delle amministrazioni pubbliche. In particolare, era rilevante l'obbligo delle amministrazioni di rispondere alle istanze di accesso entro termini perentori, pena la formazione di un silenzio che integra un comportamento illegittimo e impugnabile in sede giurisdizionale. Il ricorso si basava sul principio che il silenzio della pubblica amministrazione su una legittima richiesta di accesso costituisce di per sé una violazione del diritto di accesso e della trasparenza amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale era se la Prefettura di Milano potesse legittimamente restare inerte rispetto a un'istanza di accesso documentale privato e civico relativa a un procedimento di emersione di lavoro irregolare. Il punto controverso riguardava se il silenzio formatosi sulla richiesta potesse considerarsi un vizio procedimentale rilevante e se il cittadino fosse titolare del diritto di accesso ai documenti del procedimento amministrativo in questione. Era inoltre in discussione se vi fossero eccezioni o limitazioni legittime all'accesso che avrebbero potuto giustificare il rifiuto o il differimento della comunicazione dei documenti, ovvero se il silenzio fosse stato comunque illegittimo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso del cittadino, valutando che il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso integrava una violazione del diritto di accesso civico e documentale garantito dalla legislazione amministrativa vigente. Il collegio giudicante ha considerato che l'amministrazione era tenuta a rispondere tempestivamente alla domanda di accesso, secondo i termini perentori previsti dalla legge, e che l'inerzia costituiva un comportamento illegittimo. Nel ragionare sulla questione, il giudice ha fatto prevalere l'interesse pubblico alla trasparenza e al controllo democratico delle attività amministrative, riconoscendo al cittadino la legittimazione attiva per accedere ai documenti relativi al procedimento di emersione di lavoro irregolare, salvo limitazioni specificamente previste dalla legge che non risultavano integrate nel caso concreto. La sentenza ha quindi accolto le ragioni del ricorrente sulla base dell'illegittimità del silenzio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha ordinato alla Prefettura di Milano, Sportello Unico per l'Immigrazione, di provvedere all'esibizione della documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il giudice ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, distribuendo equamente il carico economico della controversia. Infine, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i dati personali secondo le disposizioni del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il silenzio dell'amministrazione pubblica su una richiesta di accesso civico e documentale costituisce illegittimità procedimentale impugnabile, e il cittadino ha diritto di accedere ai documenti di procedimenti amministrativi concernenti materie di interesse pubblico, salvo eccezioni specificamente previste dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 23.12.2022 e per l’accertamento del diritto di accesso documentale e civico generalizzato riferito al procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 comma 1 D.L. 34/2020 pratica identificativo N. MI 4706966269. sul ricorso numero di registro generale 121 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Lisa Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Milano - Sportello unico per l’Immigrazione di provvedere all’esibizione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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