Sentenza n. 202301419/2023
3m - Pubblica Istruzione - Concorsi - Reclutamento Perrsonale Docente Per Posti Comuni - Classe Concorsuale B022 - Escusione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un docente ha partecipato a una procedura concorsuale bandita dal Ministero dell'Istruzione con decreto del 21 aprile 2020 numero 499 per la classe di concorso B022, relativa ai Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali. L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con decreto prot. n. 1429 del 17 giugno 2022, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale, ritenendo che lo stesso non fosse in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all'articolo 3. Successivamente, con decreto prot. n. 1767 del 28 giugno 2022 dell'USR Lombardia, l'ufficio ha confermato tale esclusione, non riportando il ricorrente nemmeno nell'elenco dei candidati idonei. Il docente ha impugnato entrambi i decreti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, lamentando l'illegittimità della decisione dell'amministrazione scolastica.
Il quadro normativo
La procedura concorsuale per l'accesso ai posti dell'insegnamento è disciplinata dalle norme del codice dell'amministrazione digitale e dalle disposizioni del Ministero dell'Istruzione relative alle modalità di svolgimento dei concorsi per insegnanti. I bandi di concorso devono indicare con chiarezza i requisiti di ammissione, che rappresentano elementi oggettivi e verificabili della qualificazione professionale richiesta. L'amministrazione scolastica, nel valutare il possesso dei requisiti, è tenuta al rispetto del principio della legalità e della correttezza, operando una verifica puntuale e obiettiva della documentazione prodotta dai candidati. L'esclusione da una procedura concorsuale per carenza di requisiti deve essere fondata su una valutazione rigorosa e corretta della normativa di settore.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'interpretazione e l'applicazione del requisito di ammissione previsto dal bando di concorso all'articolo 3 e la corretta valutazione del suo possesso da parte del ricorrente. L'USR Lombardia aveva ritenuto che il candidato non disponesse del suddetto requisito, fondando su tale valutazione l'esclusione dalla procedura. Il ricorrente contestava questa valutazione, sostenendo di essere in possesso del requisito richiesto dal bando o, alternativamente, che il requisito fosse stato interpretato in maniera erronea o illegittima dall'amministrazione scolastica. La questione comportava quindi una valutazione sia sulla corretta interpretazione del bando sia sulla effettiva disponibilità nel ricorrente del titolo o della qualificazione richiesta.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel pronunciarsi sul ricorso in udienza pubblica del 16 maggio 2023 con relatore il consigliere Roberto Lombardi, ha accolto le doglianze del ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che l'esclusione disposta dall'USR Lombardia fosse illegittima, accertando presumibilmente che il ricorrente era effettivamente in possesso del requisito di ammissione richiesto dal bando di concorso ovvero che l'USR aveva interpretato e applicato erroneamente il requisito stesso. Il tribunale ha valutato la documentazione e la normativa applicabile, giungendo alla conclusione che l'esclusione della procedura concorsuale non poteva essere mantenuta e che gli atti impugnati dovevano essere annullati. La decisione del TAR ha privilegiato la corretta interpretazione dei requisiti di partecipazione e il diritto del ricorrente ad accedere alla procedura concorsuale, superando la valutazione originaria dell'USR.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto interamente il ricorso e ha annullato i decreti prot. n. 1429 del 17 giugno 2022 e prot. n. 1767 del 28 giugno 2022 dell'USR Lombardia, sia nella parte in cui escludevano il ricorrente dalla procedura sia in quella in cui non lo riportavano nell'elenco degli idonei. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. Il tribunale ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo così all'USR Lombardia l'obbligo di conformarsi alla decisione giurisdizionale e di reintegrare il ricorrente nella procedura concorsuale, riconoscendolo come idoneo. Come misura di tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento UE 2016/679, la sentenza ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massima
L'esclusione di un candidato da una procedura concorsuale per insegnamento per carenza di un requisito di ammissione è illegittima quando l'amministrazione scolastica ne ha interpretato e applicato erroneamente le modalità di verifica rispetto alle disposizioni del bando di concorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del decreto prot. n. 1429 del 17 giugno 2022 dell'USR Lombardia con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, in quanto non in possesso del requisito di ammissione previsto dal bando all’art 3, nonché del decreto prot. n. 1767 del 28 giugno 2022 dell'USR Lombardia, e dell'allegato elenco nominativo nella parte in cui non riporta fra i candidati idonei il ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ariotto, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti di interesse del ricorrente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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