Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202301409/2023

4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia riguarda un cittadino straniero, cui il nome è stato omesso nel dispositivo a tutela della privacy, il quale ha presentato istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presso la Questura di Milano. Il documento originario era stato rilasciato il 23 gennaio 2019 e risultava in scadenza. La Questura di Milano ha emanato un decreto di rigetto di tale istanza di rinnovo, provvedimento che il ricorrente ha impugnato mediante ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rappresentato dall'avvocato Daniela Vigliotti. Il ricorso è stato iscritto al numero 2892 del 2022 e la causa è stata discussa in pubblica udienza il 27 aprile 2023. Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento amministrativo adottato dall'amministrazione del Ministero dell'Interno, rappresentata dalla Questura milanese.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale regola i diritti e gli obblighi dei cittadini stranieri presenti nel territorio italiano. Le istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno sono sottoposte a procedure amministrative specifiche che richiedono il verificarsi di determinati presupposti normativi, tra i quali la sussistenza della capacità del richiedente di esercitare l'attività lavorativa autonoma dichiarata come motivo della permanenza. L'amministrazione ha il dovere di valutare se sussistono ancora i requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento o il rinnovo del titolo concessivo. La controversia si inserisce dunque nel contesto del diritto amministrativo dell'immigrazione, dove si intrecciano principi di legalità dell'azione amministrativa, proporzionalità del provvedimento e tutela dei diritti fondamentali dello straniero.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia consiste nel determinare se il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo sia stato legittimamente emesso dalle autorità competenti, ovvero se ricorressero effettivamente i presupposti legali per negare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il ricorrente contestava la validità delle ragioni addotte dall'amministrazione nel rigetto, sostenendo l'illegittimità o l'insufficienza dei motivi che giustificassero il diniego. La questione comportava una valutazione della rispondenza del provvedimento amministrativo ai parametri di legalità, correttezza procedimentale e proporzionalità che caratterizzano l'azione della pubblica amministrazione secondo i principi del diritto amministrativo italiano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella persona dei giudici Gabriele Nunziata, Alberto Di Mario e Silvia Cattaneo, ha proceduto all'esame del ricorso e della documentazione depositata dalle parti. Il collegio ha valutato la conformità del decreto di rigetto ai canoni di legittimità amministrativa, esaminando se la Questura di Milano avesse correttamente accertato la persistenza dei requisiti normativi per il rinnovo oppure se avesse commesso errori di valutazione, omissioni istruttorie o violazioni procedimentali. La decisione di accogliere parzialmente il ricorso indica che il tribunale ha ravvisato profili di illegittimità nel provvedimento impugnato, pur riconoscendo alla parte ricorrente una tutela non integrale. L'accoglimento parziale suggerisce che il giudice ha accolto alcuni degli argomenti dedotti dal ricorrente in merito ai vizi del provvedimento amministrativo, senza tuttavia pronunciarsi in modo totale a suo favore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso in via parziale e ha annullato il decreto di rigetto, precisando che l'annullamento opera nei sensi e nei limiti della motivazione ivi contenuta. Tale annullamento comporta di conseguenza l'invalidazione del provvedimento amministrativo impugnato, determinando il ritorno della questione in capo all'amministrazione competente affinché riesamini la posizione del ricorrente secondo le indicazioni fornite dal giudice. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese processuali senza che una condanni l'altra al loro pagamento. Il tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel dispositivo pubblico della sentenza, applicando le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione competente nel rilasciare provvedimenti di rigetto inerenti al rinnovo di permessi di soggiorno per lavoro autonomo deve rispettare i principi di proporzionalità e legalità, non potendo emettere decreti di diniego fondati su presupposti illegittimi o carenti di idonea documentazione istruttoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo, per motivi di lavoro autonomo, del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano in data 23.01.2019.
sul ricorso numero di registro generale 2892 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Gallarate, via Trombini n. 3;
Ministero dell'Interno - Questura Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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