Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTA—Respinto
Sentenza n. 202300014/2023
4g - Ottemperanza - Tar Lombardia - Sezione Quarta - Sentenza N. 2386/2021
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione IV, sede di Milano n. 2386/2021 del 20 ottobre 2021, pubblicata il 28 ottobre 2021 ed in particolare: a) accertare e dichiarare l'inottemperanza dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempo, agli obblighi scaturenti dalla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sezione IV, sede di Milano n. 2386_2021 del 20 ottobre 2021, pubblicata il 28 ottobre 2021, passata in autorità di cosa giudicata, quivi concernente l'obbligo di ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio liquidato al ricorrente sulla scorta dell'inclusione nella relativa quantificazione dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis, Decreto Legislativo 21 dicembre 1987, n. 387, convertito in Legge 20 novembre del 1982, n. 487, ai fini della corresponsione dei relativi emolumenti e, per l'effetto, condannarlo a darvi attuazione. b) fissare ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e) del Codice del Processo Amministrativo la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza. c) provvedere alla nomina di un Commissario ad acta che adempia, in luogo di detto Ente inadempiente, all'ottemperanza degli obblighi conformativi scaturenti dalla sentenza del T.A.R. Lombardia, Sezione IV, Milano n. 2386_2021 del 20 ottobre 2021, pubblicata il 28 ottobre 2021, passata in autorità di cosa giudicata il 28 aprile 2022. d) con vittoria di spese, diritti ed onorari. sul ricorso numero di registro generale 2782 del 2022, proposto da Luciano Alicino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Chiodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis n. 33; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero, Roberto Maio, con domicilio eletto presso la sede Inps di Milano in Milano, via Savarè n. 1; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Territoriale Varese, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto: 1) ordina all’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, Sezione IV, n. 2386 emessa il 20 ottobre 2021 e pubblicata il 28 ottobre 2021, in epigrafe indicate, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; 2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Como o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di 120 giorni dalla ricezione della predetta istanza.; 3) respinge allo stato la domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora (o astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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