Sentenza n. 202300139/2023
4h - Guardia Di Finanza - Trattamento Di Fine Servizio - Liquidazione - Mancato Computo Scatti Stipendiali E Incrementi Stipendiali In Applicazione Del Dpr 39/2018
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della Guardia di Finanza ha presentato ricorso al TAR della Lombardia impugnando il provvedimento amministrativo di liquidazione del trattamento di fine servizio emesso dalla propria amministrazione. La controversia nasce dal fatto che nella determinazione dell'indennità di cessazione del servizio non erano stati computati gli scatti stipendiali e gli incrementi stipendiali che il ricorrente aveva maturato nel corso della sua carriera. L'applicazione del DPR 39/2018, decreto che disciplina il regime economico dei militari e degli agenti delle forze di polizia, era al centro della disputa interpretativa tra il ricorrente e l'amministrazione finanziaria. L'omissione delle predette componenti comportava una sensibile riduzione dell'importo dovuto al ricorrente, lesiva dei suoi diritti economici acquisiti e riconosciuti dalla normativa di settore.
Il quadro normativo
Il trattamento di fine servizio costituisce una forma di indennità riconosciuta ai militari e agli agenti delle forze di polizia che lasciano il servizio, disciplinata dal DPR 39/2018 che ha modificato e innovato il regime preesistente. Le disposizioni applicabili riguardano principalmente il calcolo della base stipendiale su cui determinare l'importo della liquidazione, in particolare se debbano essere inclusi elementi quali gli scatti di anzianità e gli incrementi stipendiali acquistati durante l'intera permanenza in servizio. La normativa richiede di considerare la retribuzione effettivamente maturata e percepita dal dipendente pubblico quale fondamento per il calcolo delle indennità di cessazione, secondo i principi di corretta e integrale applicazione della legge che vincolano l'amministrazione nella gestione dei diritti economici dei propri dipendenti.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia verteva sull'interpretazione corretta del DPR 39/2018 relativamente all'inclusione o all'esclusione degli scatti stipendiali e degli incrementi stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. La questione era giuridicamente rilevante poiché comportava conseguenze economiche significative per il ricorrente e per una platea potenzialmente ampia di militari e agenti interessati. La norma poteva infatti essere letta in senso restrittivo, escludendo tali componenti dal computo finale, ovvero in senso estensivo, includendole quale parte della retribuzione complessivamente maturata.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto che il DPR 39/2018, secondo la sua corretta interpretazione letterale e sistematica, impone il computo degli scatti stipendiali e degli incrementi stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio. Il collegio ha accolto le argomentazioni del ricorrente fondandosi sul principio che gli scatti e gli incrementi rappresentano componenti della retribuzione effettivamente maturate e acquisite dal dipendente nel corso del servizio e non possono essere arbitrariamente escluse dal calcolo. Ha inoltre considerato che l'omissione di tali elementi costituiva una violazione della norma di legge e una compressione ingiustificata del diritto economico del ricorrente. La sentenza ha quindi cassato il provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva dato corretta applicazione alle disposizioni del decreto legislativo sul trattamento economico di fine servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di liquidazione nella parte in cui non computava gli scatti stipendiali e gli incrementi stipendiali. L'amministrazione della Guardia di Finanza è stata condannata a ricalcolare e a liquidare nuovamente il trattamento di fine servizio secondo le corrette modalità previste dal DPR 39/2018, includendo integralmente le predette componenti retributive. È stata inoltre riconosciuta la soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del ricorrente.
Massima
Nel calcolo del trattamento di fine servizio per i militari e gli agenti delle forze di polizia, gli scatti stipendiali e gli incrementi stipendiali maturati sino alla data di cessazione del servizio devono essere computati nella determinazione della base retributiva secondo le disposizioni del DPR 39/2018.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per la rideterminazione del TFS con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti di stipendio di cui all'art. 6 bis D.L. 387/1987 e degli aumenti di retribuzione previsti dal DPR 39/2018. sul ricorso numero di registro generale 877 del 2021, proposto da Stefano Bonfoco, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando, Silvia Solimando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Pavia, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita nel senso precisato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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