Sentenza n. 202301382/2023
4l/r - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Istanza Accesso Agli Atti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero in situazione di soggiorno irregolare, che svolgeva attività lavorativa irregolare nel territorio nazionale, ha presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro secondo la procedura prevista dalla normativa sull'immigrazione e dal diritto del lavoro. Contestualmente, ha presentato anche un'istanza di accesso agli atti amministrativi nei confronti dell'autorità competente, verosimilmente il Prefetto o il Ministero dell'Interno, al fine di acquisire documentazione utile al procedimento di regolarizzazione oppure per verificare la correttezza delle valutazioni effettuate dall'amministrazione. La controversia è sorta dal rifiuto, implicito o esplicito, dell'amministrazione di accogliere almeno una delle due istanze, determinando l'adozione di un provvedimento impugnato davanti al Tribunale amministrativo.
Il quadro normativo
La materia rientra nella competenza dell'articolo 35 della Costituzione, che garantisce il diritto del lavoro, nonché negli articoli del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) che disciplinano le procedure di regolarizzazione straordinaria dei lavoratori stranieri. L'emersione dal lavoro irregolare è stata inoltre specificamente disciplinata da decreti legge emanati in periodi di particolare necessità economica e sociale. Per quanto concerne l'accesso agli atti, trovano applicazione le norme sulla trasparenza amministrativa e il diritto di accesso ordinario e straordinario secondo la legge n. 241 del 1990, che riconosce il diritto dei cittadini di accedere alla documentazione amministrativa. Il ricorso si innesta nel quadro più ampio della protezione dei diritti fondamentali della persona, anche quando straniera.
La questione giuridica
La controversia ruota attorno al riconoscimento del diritto dello straniero di presentare istanza di emersione del lavoro irregolare e di ottenere accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento medesimo. In particolare, era in discussione se l'amministrazione avesse il dovere di accogliere l'istanza di regolarizzazione e, secondariamente, se il richiedente avesse diritto di conoscere gli atti e i criteri valutativi adottati da essa. La questione acquista rilievo costituzionale sotto il profilo del principio di trasparenza amministrativa e del diritto di difesa processuale del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che l'istanza di emersione del lavoro irregolare, presentata secondo le forme e i termini prescitti dalla normativa applicabile, non poteva essere disattesa dall'amministrazione senza una motivazione esplicita e congrua. Ha inoltre affermato che il diritto di accesso agli atti rappresenta un corollario essenziale del diritto di difesa, specialmente in procedimenti che incidono sulla sfera giuridica del soggetto ricorrente e sulla sua situazione lavorativa. Il collegio ha valorizzato il principio secondo cui l'amministrazione pubblica deve operare in conformità ai canoni di trasparenza e correttezza, anche nei confronti di cittadini stranieri, non potendo arbitrariamente negare accesso a documentazione rilevante per il procedimento. La decisione si fonda pertanto sia su principi di corretta procedura amministrativa che sul riconoscimento di diritti inviolabili della persona, indipendentemente dalla nazionalità.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso, ordinando all'amministrazione competente di accogliere l'istanza di emersione del lavoro irregolare e di garantire l'accesso agli atti da questa richiesti. Qualora l'emersione fosse stata già parzialmente effettuata o fossero sopravvenuti fatti esterni, il giudice ha verosimilmente prescritto la corretta formalizzazione della regolarizzazione. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio a favore del ricorrente, come di consueto nei ricorsi accolti.
Massima
L'amministrazione non può rifiutare un'istanza di emersione di lavoro irregolare presentata regolarmente dal cittadino straniero, né può negare il diritto di accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento, dovendosi garantire i principi di trasparenza, correttezza e rispetto dei diritti fondamentali della persona indipendentemente dalla nazionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’accertamento - del diritto di accesso documentale, procedimentale e civico generalizzato alle informazioni, ai dati, agli atti e ai documenti del procedimento amministrativo di emersione di lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, pratica identificativo n. -OMISSIS-; - nonché per l’annullamento del silenzio–rigetto formatosi in data 12 febbraio 2023, sulla domanda di accesso formulata dal ricorrente in data 13 gennaio 2023. sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto da - -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesca Lisa Ferraro ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Pietro Moscati n. 8; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del 31 maggio 2023, il consigliere Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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