Sentenza n. 202301381/2023
4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ricorre contro il provvedimento del Questore della Provincia di Milano del 3 giugno 2021, notificato il 16 novembre 2021, con cui è stato disposto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Il permesso originario era stato rilasciato dalla Questura di Milano il 20 ottobre 2016 ed era scaduto il 20 ottobre 2017. Il ricorso è stato proposto nel 2022, a distanza di diversi anni dalla scadenza originaria del permesso e dal rigetto della richiesta di rinnovo. La ricorrente si è costituita in giudizio rappresentata da un avvocato e ha chiesto l'annullamento del provvedimento della Questura, impugnandolo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta.
Il quadro normativo
La materia dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico sull'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, che stabilisce il regime giuridico della permanenza degli stranieri in Italia, i presupposti per il rilascio e il rinnovo, nonché i criteri e le procedure di rigetto. Il diritto di ricorso al giudice amministrativo è garantito dalle norme sulla giustizia amministrativa ed è condizionato dalla sussistenza di un interesse legittimo attuale e concreto della parte ricorrente. La sentenza fa riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e al Regolamento UE 2016/679 per quanto riguarda la tutela della privacy e la riservatezza dei dati personali.
La questione giuridica
La questione fondamentale riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura milanese. Tuttavia, al momento della trattazione del ricorso in udienza pubblica, il collegio giudicante si è trovato di fronte a una problematica di carattere procedurale non meno rilevante: verificare se sussistesse ancora un interesse attuale e concreto della ricorrente alla pronuncia sulla controversia. La carenza di interesse sopravvenuta è una questione di ricevibilità della pretesa processuale e rappresenta uno degli ostacoli più significativi alla prosecuzione del giudizio amministrativo, in quanto consente al giudice di pronunciarsi solo se la parte dimostra di avere un diritto o un interesse ancora attuale da tutelare.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha ritenuto che tra il momento della proposizione del ricorso e la data dell'udienza pubblica (31 maggio 2023) fosse intervenuto un mutamento della situazione fattuale tale da rendere la controversia priva di utilità concreta e di interesse ricorribile per la ricorrente. Benché l'ordinanza numero 118/2023 precedente aveva accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, il che indicava un'apparente fondatezza della pretesa ricorrente, il collegio ha ritenuto che la carenza di interesse fosse sopravvenuta prima dell'udienza di merito. In assenza di una motivazione estesa nel testo, si può inferire che la situazione probabilmente si sia evoluta nel senso che la ricorrente ha acquisito la certezza della propria posizione amministrativa o che ulteriori mutamenti normativi o fattici abbiano eliminato l'utilità della pronuncia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi sul merito della questione riguardante il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, sicché ciascuna sopporta i propri costi di lite. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa conforme alle norme procedurali applicabili, e ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti al fine di tutelare i diritti e la dignità della ricorrente secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando, nel corso del giudizio amministrativo relativo al rinnovo di un permesso di soggiorno, sopraggiungono circostanze che eliminano l'interesse attuale e concreto della parte ricorrente, il ricorso diviene improcedibile e il giudice deve dichiararne l'inammissibilità senza pronunciarsi nel merito, anche qualora precedentemente abbia accolto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Milano del 3 giugno 2021, notificato il 16 novembre 2021, con cui è stato disposto il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato alla ricorrente dalla Questura di Milano in data 20 ottobre 2016 e scaduto il 20 ottobre 2017. sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da - -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Nunzia Milite ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Milano, Via Freguglia n. 10; - il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; - la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista l’ordinanza n. 118/2023 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza pubblica del 31 maggio 2023, il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →