Sentenza n. 202301373/2023
1a - Affidamenti - Servizi - Servizio Di Pulizia A Ridotto Impatto Ambientale E Sanificazione Dei Fabbricati - Aggiudicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda una controversia in materia di appalti pubblici sorta in relazione alla gara bandita dalla Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., società concessionaria del sistema autostradale, per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale e sanificazione dei fabbricati. La stazione appaltante ha aggiudicato la gara al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Meranese Servizi s.p.a. e Issitalia A. Barbato s.r.l., comunicando l'aggiudicazione in data 16 settembre 2022 e rendendola efficace il 21 settembre 2022. La società ricorrente CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., che risulta essere stata partecipante alla gara e rimasta esclusa, ha proposto ricorso amministrativo contestando l'aggiudicazione e richiedendo contemporaneamente l'accesso integrale ai documenti di gara, compresi le offerte tecniche, le relazioni di valutazione e i giustificativi economici presentati dal raggruppamento aggiudicatario. La ricorrente ha anche depositato motivi aggiunti il 14 novembre 2022, impugnando ulteriormente la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sulla congruità dell'offerta economica. La controversia si sviluppa dunque su un duplice fronte: da una parte la contestazione della legittimità dell'aggiudicazione, dall'altra il rifiuto opposto dalla stazione appaltante di garantire l'accesso integrale ai documenti di gara.
Il quadro normativo
La materia degli appalti pubblici è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Codice dei Contratti Pubblici, che fissa le regole procedurali e sostanziali per l'affidamento delle commesse pubbliche e stabilisce i diritti dei partecipanti alle procedure di gara. In particolare, l'articolo 53 del decreto legislativo 50/2016 disciplina il diritto di accesso ai documenti di gara, prevedendo modalità e limiti all'esercizio di tale diritto al fine di bilanciare la trasparenza amministrativa con la tutela della riservatezza economica e tecnica delle offerte presentate. Parallelamente, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla trasparenza dell'amministrazione, recante disposizioni generali sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, negli articoli 22 e seguenti, consente ai cittadini e alle imprese di acquisire copia di atti amministrativi salvo specifiche esclusioni per segreti d'ufficio, commerciali o industriali. Nel presente caso trovano applicazione anche le disposizioni del Codice del Processo Amministrativo in materia di misure cautelari, in particolare l'articolo 116 comma 2 c.p.a., che disciplina le condizioni di ammissibilità e i criteri per l'ottenimento di provvedimenti cautelare a tutela della situazione sostanziale della ricorrente.
La questione giuridica
La controversia pone due questioni giuridiche distinte ma correlate. In primo luogo, la ricorrente contesta la legittimità dell'aggiudicazione della gara, lamentando presumibilmente vizi procedurali o illegittimità nella valutazione delle offerte, senza però poter verificare le offerte concorrenti a causa del diniego di accesso. In secondo luogo, la ricorrente sostiene il diritto di accesso integrale ai documenti di gara compresi le offerte tecniche e le giustificazioni economiche, invocando i principi di trasparenza amministrativa e parità di trattamento tra i partecipanti. La questione giuridica fondamentale consiste nel bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la protezione della riservatezza delle informazioni tecniche ed economiche contenute nelle offerte altrui, nonché nel determinare se e in quale misura una concorrente esclusa da una gara possa ottenere accesso ai dati che potrebbero rivelare i fattori competitivi della concorrente vincitrice. Tale conflitto di interessi è ricorrente nella giurisprudenza amministrativa e richiede un'interpretazione equilibrata della normativa europea e nazionale in materia di trasparenza e concorrenza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza presenti un dispositivo asciutto senza ampia motivazione estesa, dal contesto della decisione è possibile inferire il ragionamento seguito dal collegio giudicante. Il TAR ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l'illegittimità dell'aggiudicazione ovvero che i vizi dedotti non sussistessero nel merito, accogliendo presumibilmente le argomentazioni della stazione appaltante e del raggruppamento aggiudicatario sulla regolarità della procedura di gara. Quanto al profilo dell'accesso ai documenti, il giudice ha evidentemente considerato fondato il diniego opposto dalla stazione appaltante, probabilmente ritenendo che le informazioni tecniche ed economiche contenute nelle offerte concorrenti costituissero dati riservati tutelabili ai sensi della normativa sui contratti pubblici, e che la ricorrente, quale concorrente esclusa, non avesse un interesse giuridicamente rilevante a conoscere nel dettaglio le modalità tecniche ed economiche della proposta rivale. La dichiarazione di improcedibilità dell'istanza ex articolo 116 comma 2 c.p.a. suggerisce inoltre che il giudice ha ritenuto inammissibile o non idonea a sussistere la richiesta di misure cautelari avanzata dalla ricorrente, probabilmente per difetto dei presupposti di urgenza e danno non reparabile. La logica complessiva appare orientata a privilegiare la stabilità della procedura di gara già conclusa sulla richiesta di accesso tardiva della ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente rigettato sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti presentati dal Consorzio ricorrente, disponendo inoltre che l'istanza cautelare ex articolo 116 comma 2 c.p.a. risultasse improcedibile. La domanda di risarcimento del danno, sia nella forma specifica mediante subentro del contratto sia nella forma monetaria equivalente, è stata altresì respinta dal giudice amministrativo. Il giudice ha condannato il CNS Consorzio Nazionale Servizi al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tre mila euro a favore di Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. e ulteriori tre mila euro a favore del raggruppamento temporaneo di imprese vincente, oltre al concorrere dei oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge secondo le tariffe professionali vigenti. La sentenza è stata eseguibile dall'autorità amministrativa, consentendo alla stazione appaltante di procedere senza ulteriori impedimenti all'esecuzione del contratto già aggiudicato al raggruppamento Meranese - Issitalia.
Massima
La richiesta di accesso ai documenti di gara da parte di una concorrente esclusa non può prevalere sulla riservatezza delle offerte tecniche ed economiche altrui quando la stazione appaltante ha operato in conformità alle procedure normative e il ricorrente non abbia dedotto e provato vizi procedurali specifici e concreti idonei a incidere sull'esito della selezione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’aggiudicazione della gara bandita dalla Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a., per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale e sanificazione dei fabbricati, al raggruppamento temporaneo di imprese tra la Meranese Servizi s.p.a. e la Issitalia A. Barbato s.r.l., comunicata in data 16 settembre 2022; - della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione del 21 settembre 2022; - dell'eventuale verbale contenente la relazione del RUP sulla congruità l'offerta del raggruppamento aggiudicatario, sconosciuto negli estremi e nel contenuto; - dei verbali di valutazione delle offerte tecniche e del verbale di assegnazione dei punteggi economici; - dei provvedimenti con cui la stazione appaltante ha espresso il proprio diniego all'istanza di accesso integrale all'offerta tecnica ed alle giustificazioni presentate dal raggruppamento aggiudicatario; - della nota del 17 ottobre 2022, con cui la stazione appaltante ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, presentata dalla consorziata esecutrice B&B Service società cooperativa, ed ha nuovamente negato l'accesso integrale agli atti di gara richiesti; - della nota del 18 ottobre 2022, con cui la stazione appaltante ha definitivamente negato l'accesso integrale al progetto tecnico ed ai giustificativi prodotti dal raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria la Meranese Servizi s.p.a.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione; e per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad accedere ed estrarre copia, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai documenti richiesti, con conseguente esibizione della documentazione non rilasciata dalla stazione appaltante; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto, o, in via subordinata, per equivalente monetario; quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 14 novembre 2022: - della relazione del 12 settembre 2022, con la quale il RUP ha ritenuto congrua l'offerta economica del raggruppamento temporaneo di imprese tra la Meranese Servizi s.p.a. e la Issitalia A. Barbato s.r.l., già impugnata con il ricorso principale ed ostesa in data 28 ottobre 2022; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali a quelli oggetto di impugnazione. sul ricorso numero di registro generale 2908 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano, n. 4; Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 15; Meranese Servizi S.p.A., in proprio e quale mandataria in r.t.i. con mandante Issitalia A. Barbato s.r.l. nonché della stessa Issitalia A. Barbato S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Mauro Marangon, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Creuso in Padova, via San Marco, n. 11/C; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e delle controinteressate Meranese Servizi S.p.A. e di Issitalia A. Barbato S.r.l.; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti. Dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. Rigetta la domanda risarcitoria. Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila) a favore di Milano Serravalle – Milano Tangenziali s.p.a., e in € 3.000,00 (tremila) a favore del RTI Meranese Servizi S.p.A. e Issitalia A. Barbato s.r.l., oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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