Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301365/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Divieto Detenzione Armi - Istanza Revoca - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Mauro Gatti, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della nota della Prefettura di -OMISSIS- - UTG - Ordine e Sicurezza Pubblica - Polizia Amministrativa - Prot. Uscita n. -OMISSIS- del 6 maggio 2022, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, presentata in data 28 aprile 2022; - del provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, prot. -OMISSIS-, adottato dal Prefetto di -OMISSIS- in data 12 settembre 2017; - della proposta di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi, comunicata dalla Prefettura di -OMISSIS- in data 25 febbraio 2015; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, anche se non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Stefano Da Rold e Riccardo Lugaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli; Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, sottoscritta dai difensori di entrambe le parti, gli avvocati Anna Laura Ferrario e l’avvocato dello Stato Flavio Cermola, i quali devono considerarsi presenti, ad ogni effetto, in udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero dell’Interno - Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Vista la richiesta dell’interessato, contenuta nella memoria depositata in data 17 marzo 2023, e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
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