Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301364/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Esercizio Pubblico - Licenza - Sospensione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- del decreto di sospensione per giorni 10 della licenza per la conduzione del pubblico esercizio avente insegna “-OMISSIS-” sito in Milano, Via -OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale ad esso.
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della società-OMISSIS- di -OMISSIS- e C., rappresentato e difeso dagli avvocati Piero Spirandelli e Sabrina Lembo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Milano, via Giacomo Leopardi, n. 23;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, a favore del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano, delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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