Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301358/2023
1i - Sicurezza Pubblica - Istanza Rilascio Licenza Di Porto Di Fucile Per Uso Sportivo - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento del provvedimento emesso dal questore della provincia di milano il 25.10.2021 e notificato il 14.01.2022 di diniego del rilascio della licenza di porto di fucile n. di prot. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 684 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ciro M. Paparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ciro Paparo in Milano, via Camillo Hajech 10; Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
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