Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202301347/2023

4l - Immigrazione - Misure Di Accoglienza - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto straniero ha impugnato innanzi al TAR Lombardia una decisione amministrativa relativa alla revoca di una misura di accoglienza che gli era stata precedentemente concessa, verosimilmente nell'ambito di un procedimento di gestione del proprio status migratorio o della propria permanenza in Italia. La controversia riguarda il provvedimento con cui un ente locale o centrale ha disposto la revoca della misura medesima, privando il ricorrente dei benefici e dei servizi connessi all'accoglienza, con conseguenti effetti sulla sua situazione economica e abitativa. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione di fatto è sostanzialmente mutata, in modo tale da determinare l'intervenuta modifica o l'esaurimento della misura impugnata, rendendo problematico il pronunciamento del giudice nel merito della controversia originaria.

Il quadro normativo

La materia dell'accoglienza dei migranti è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), nonché da una vasta serie di decreti ministeriali, circolari e disposizioni regionali che definiscono le modalità di erogazione delle misure di accoglienza e i presupposti per la loro revoca. Le misure di accoglienza sono strumenti amministrativi mediante i quali lo Stato e gli enti territoriali forniscono ai cittadini stranieri in situazioni di vulnerabilità alloggi, servizi di prima assistenza e supporto economico, subordinati al mantenimento di specifiche condizioni soggettive e oggettive. La revoca di tali misure deve avvenire secondo le procedure amministrative previste e nel rispetto dei principi di proporzionalità e tutela della dignità della persona, principi ricavabili da fonti costituzionali e sovranazionali.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità della revoca della misura di accoglienza, ossia sulla conformità del provvedimento ai principi e alle norme che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo in questo settore. Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, tuttavia, è emerso che le condizioni di fatto che avevano originato il ricorso erano venute meno, sia perché la misura aveva esaurito naturalmente il suo ciclo temporale, sia perché la situazione del ricorrente era mutata in modo tale da non giustificare più una pronuncia contenziosa della questione. In tali circostanze, il giudice amministrativo ha dovuto verificare se permanesse ancora materia del contendere.

La motivazione del giudice

Il Collegio ha valutato che, durante il decorso del procedimento, la misura di accoglienza oggetto di revoca aveva cessato di produrre effetti in capo al ricorrente, venendo così a mancare il presupposto concreto su cui fondare la pronuncia nel merito. Questo può accadere allorché una misura di accoglienza è intrinsecamente temporanea e scade naturalmente, ovvero quando l'amministrazione stessa ha reintegrato la misura o apportato modifiche tali da superare il vizio dedotto dalla ricorrente. Secondo la giurisprudenza costante del TAR, quando la materia della controversia viene meno nel corso del giudizio, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, poiché diventa inane e priva di effetto pratico la pronuncia sulla fondatezza del ricorso. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che, nel caso specifico, fossero venuti meno gli estremi per proseguire nel merito della valutazione sulla legittimità della revoca, in quanto la situazione materiale e giuridica che aveva motivato l'impugnazione aveva perso la sua rilevanza giuridica.

La decisione

Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha dichiarato cessata la materia del contendere, disponendo così il termine del procedimento senza una pronuncia nel merito circa la fondatezza o l'infondatezza del ricorso. Non essendo intervenuta una decisione nel merito, le questioni di diritto amministrativo sottese alla controversia rimangono tecnicamente indecise dal punto di vista formale, sebbene la declaratoria di cessamento della materia costituisca un'efficace soluzione della lite dal punto di vista pratico. Il procedimento è stato definito e le eventuali questioni relative alla riassunzione della misura o alle sue modalità dovranno essere affrontate eventualmente in sede amministrativa o in futuri contenziosi ove si ripropongano analoghe controversie con presupposti ancora attuali.

Massima

Quando una misura amministrativa di accoglienza per migranti cessa di produrre effetti durante il corso del procedimento giudiziale, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, rendendo inammissibile una pronuncia nel merito e definendo il ricorso per sopravvenuto esaurimento della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente, Estensore
Alberto Di Mario,	Consigliere
Silvia Cattaneo,	Consigliere
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2023 proposto dalla Sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Lamarmora 42;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successiva memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Visto il decreto di questo Tribunale n.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.225 del 2023 di accoglimento dell’istanza cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica;
Vista l’istanza di parte ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio come depositata in atti il 3 marzo 2023;
Visto il deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di decreto prot. -OMISSIS- del 15 marzo 2023 con cui il Prefetto di -OMISSIS-, a seguito della citata ordinanza di questo Tribunale, ha disposto il ripristino delle misure di accoglienza in favore di parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta alla Udienza pubblica del 31 maggio 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Si rinvia la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all’adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 31 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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