Sentenza n. 202301346/2023
3n/x - Sanità - Servizio Sanitario Regionale - Prestazioni Sanitarie Erogate 2020 - Pagamento Del Saldo In Misura Ridotta
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
TOMA Advanced Biomedical Assays s.p.a., società operante nel settore biomedico, ha ricevuto compensi da Regione Lombardia e dall'Agenzia Tutela della Salute Insubria per lo svolgimento di attività nel contesto della programmazione sanitaria per l'anno 2020. Regione Lombardia, attraverso un provvedimento di data non precisata, ha autorizzato ATS Insubria al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA relativo all'anno 2020, ma in misura significativamente ridotta rispetto a quanto TOMA riteneva dovuto. Conseguentemente, ATS Insubria ha adottato le delibere di pagamento nella medesima misura ridotta, inviando anche le comunicazioni con i dati validati dalla Regione in data 26 novembre 2021. TOMA, ritenendo illegittime le riduzioni applicate ai suoi compensi, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR Lombardia impugnando le comunicazioni di ATS Insubria, il provvedimento regionale di autorizzazione al pagamento ridotto e le relative delibere attuative, nonché gli atti di programmazione sanitaria che avevano sotteso tali riduzioni, fra cui le Delibere Regionali n. XI/4049 e XI/4061 del dicembre 2020 e il Decreto del Direttore Generale adottato in qualità di Commissario ad acta nel maggio 2021.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso quadro normativo della programmazione e negoziazione sanitaria e sociosanitaria, disciplinato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, in particolare dall'articolo 8-quinquies come modificato dai decreti e dalle leggi finanziarie richiamate negli atti impugnati. Le Delibere Regionali n. XI/4049 e XI/4061 del dicembre 2020 rappresentavano il recepimento regionale delle disposizioni del decreto legge n. 95 del 2012, articolo 15 comma 14, e della legge finanziaria n. 208 del 2015, articoli 1 commi 574-577, che delineavano i criteri e i limiti della negoziazione sanitaria per l'esercizio 2020. Il Decreto del Commissario ad acta del 24 maggio 2021 rappresentava invece l'intervento sostitutivo della Regione volto a dare attuazione concreta alle indicazioni contenute nelle delibere regionali, con specifiche valorizzazioni economiche delle prestazioni rese nel settore socio-sanitario. L'intero contesto normativo era caratterizzato da stringenti vincoli di bilancio e da criteri di razionalizzazione della spesa sanitaria che incidevano direttamente sulla quantificazione dei compensi.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo ha dovuto affrontare questioni processuali preliminari di rilevanza cruciale: in primo luogo, se il ricorso concernente compensi e pagamenti a favore di un soggetto privato per prestazioni sanitarie rientrasse legittimamente nella giurisdizione del giudice amministrativo oppure se la natura della controversia rimandasse al giudizio ordinario davanti alla magistratura civile. In secondo luogo, il collegio doveva valutare se il ricorso presentato soddisfacesse i presupposti di ricevibilità processuale, in particolare se la causa fosse ancora esistente e se non ricorressero altre circostanze tali da renderlo inammissibile nel suo complesso. La questione era ulteriormente complicata dalla cessazione della materia del contendere che poteva derivare da fatti sopravvenuti o dalla modificazione della situazione giuridica dedotta in giudizio nel corso del procedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha articolato il proprio ragionamento attraverso una valutazione ripartita della domanda ricorsoria. Per quanto riguarda talune delle impugnazioni proposte, il collegio ha ritenuto di non possedere giurisdizione in quanto la questione sottesa riguardava diritti di natura privatistica e contrattuale derivanti dalle prestazioni rese dalla società, piuttosto che questioni di legittimità di atti amministrativi nel loro aspetto organizzativo o procedimentale. Quanto agli altri profili, il collegio ha ritenuto che ricorressero vizi di ricevibilità del ricorso, probabilmente perché mancavano presupposti processuali essenziali o perché il ricorso risultava affetto da difetti formali o sostanziali tali da determinarne l'inammissibilità. Il collegio ha inoltre constatato che, per quanto concerneva ulteriori profili della domanda, la materia del contendere era sopravvenutamente cessata, vale a dire che la situazione giuridica originariamente denunziata come illegittima non sussisteva più o era stata modificata da eventi successivi, rendendo moot la questione stessa. Nel complesso, il ragionamento giudiziale ha privilegiato la dimensione della correttezza processuale e della delimitazione della giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in parte, irricevibile per vizi procedurali o difetto di presupposti, mentre per il resto ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi indicato nella magistratura ordinaria, presso il giudice civile, il giudice fornito della necessaria giurisdizione per decidere la controversia, disponendo che la causa potesse essere riproposta innanzi ai giudici ordinari entro i termini previsti dalla legge. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, non condannando alcuna parte al pagamento dell'intero importo dei costi processuali. La sentenza è stata eseguibile dall'autorità amministrativa secondo le modalità ordinarie.
Massima
Quando la controversia riguarda il quantum dei compensi dovuti a un soggetto privato per prestazioni sanitarie, con risvolti di natura contrattuale e privatistica prevalenti rispetto agli aspetti di legittimità amministrativa dell'atto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, fatto salvo che non sia accertata l'irricevibilità del ricorso per carenza di presupposti processuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento delle comunicazioni di ATS Insubria prot. n. 131608 del 26.11.2021 e “Sinottici 2020: valorizzazioni per Struttura” del 26.11.2021, complete di allegati, con le quali sono stati trasmessi i dati validati da Regione Lombardia; del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti e di cui si è avuta conoscenza del provvedimento di cui sopra con il quale Regione Lombardia ha autorizzato l’ATS Insubria al pagamento del saldo dei compensi spettanti a TOMA per l’anno 2020 in misura ridotta; delle Delibere dell’ATS Insubria, adottate in conseguenza del sopra indicato provvedimento regionale di data ed estremi sconosciuti, con le quali è stato previsto il pagamento in favore di TOMA dei saldi 2020, nella misura ridotta che sarà meglio illustrata nel prosieguo; di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi espressamente inclusi, per quanto occorrer possa: la DGR Lombardia N. XI/4049 del 14/12/2020 recante “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” comprensiva dei suoi allegati; la DGR Lombardia N. XI/4061 del 16/12/2020 recante “Ulteriori indicazioni in merito alle attività di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre; 1992, N. 502 nei termini disposti dal d.l. n. 95 del 2012 (art. 15, comma 14) e dalla legge n. 208 del 2015 (art. 1, commi 574-577) di cui alla DGR XI/2013/2019)” con tutti i suoi allegati; il Decreto N. 6957 del 24.05.2021, comprensivo dei suoi allegati, emesso dal Direttore Generale D.G. Welfare - Regione Lombardia, nella sua qualità di Commissario ad acta come appresso indicato, limitatamente al profilo specificato nel ricorso. sul ricorso numero di registro generale 329 del 2022, proposto da TOMA ADVANCED BIOMEDICAL ASSAYS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Frascella e Salvatore Mileto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Via Montenapoleone, n. 8; REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Maria Emilia Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1; AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE INSUBRIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; DIRETTORE GENERALE D.G. WELFARE - REGIONE LOMBARDIA in qualità di commissario ad acta nominato con sentenza T.A.R. Milano n. 2274/2020, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ne dichiara, in parte, l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e in parte l’irricevibilità nei sensi indicati in motivazione. Indica quale Giudice fornito di giurisdizione il Giudice ordinario, presso il quale la causa può essere riproposta nei termini di legge. Per il resto dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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