Sentenza n. 202301333/2023
3e - Elezioni - Consiglio Regionale E Presidente Della Regione Lombardia - Verbale Operazioni Ufficio Centrale Regionale
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda un ricorso presentato da Mariateresa Vivaldini avverso i risultati delle elezioni regionali della Lombardia svoltesi il 12 e 13 febbraio 2023. La ricorrente contestava la regolarità delle operazioni di scrutinio nella circoscrizione provinciale di Brescia, in particolare presso le sezioni elettorali di Brescia, Salò e Pontevico, e chiedeva l'annullamento dei risultati elettorali allo scopo di ottenere la rettifica dell'assegnazione dei voti e la sua conseguente proclamazione quale eletta. Contemporaneamente Giorgio Bontempi ha presentato un ricorso incidentale impugnando i verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Brescia e i verbali di voto di numerosi comuni della provincia bresciana. La causa è stata sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza, che ha fissato l'udienza pubblica per il 30 maggio 2023.
Il quadro normativo
Le controversie in materia di regolarità delle operazioni elettorali regionali trovano fondamento nel codice del processo amministrativo e nella normativa speciale in materia di elezioni regionali. Il giudice amministrativo è investito della giurisdizione per la verifica della conformità delle operazioni elettorali alle disposizioni di legge e per l'eventuale annullamento dei risultati qualora accertati difetti procedurali o sostanziali. Le questioni di legittimità degli atti elettorali costituiscono materia di stretto controllo formale e sostanziale, dove il ricorrente deve rispettare rigorosamente i presupposti di procedibilità e le condizioni di ricevibilità del ricorso.
La questione giuridica
Il giudice amministrativo doveva valutare se il ricorso proposto da Mariateresa Vivaldini fosse stato correttamente presentato sotto il profilo della procedibilità e della ricevibilità, ossia se fossero presenti tutti i presupposti processuali necessari per consentire al tribunale di pronunciarsi nel merito sulla questione della regolarità delle operazioni di scrutinio contestate. Parallelamente era necessario valutare l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso incidentale di Bontempi, che contestava analiticamente i verbali di voto di decine di comuni della provincia bresciana.
La motivazione del giudice
Pur in assenza di una motivazione estesa nel dispositivo pubblicato, è possibile evincere che il Tribunale Amministrativo Regionale ha effettuato una verifica preliminare circa la sussistenza dei presupposti di procedibilità e ricevibilità del ricorso principale. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di Vivaldini suggerisce che il collegio giudicante ha riscontrato vizi formali o procedurali che impedivano di entrare nel merito della questione, quali ad esempio l'inosservanza dei termini di presentazione, difetti nella costituzione della ricorrente davanti al giudice, o altri presupposti procedurali non soddisfatti. Analogamente, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso incidentale di Bontempi rivela una carenza nei requisiti sostanziali di procedibilità del ricorso medesimo. Il tribunale ha preferito non affrontare le questioni di merito relative alla regolarità dello scrutinio, optando per la pronuncia su questioni preliminari che precludevano l'accesso al giudizio sul merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso principale presentato da Mariateresa Vivaldini e ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Giorgio Bontempi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore della Regione Lombardia, ed euro 1.500,00 oltre accessori di legge in favore del controinteressato Giorgio Bontempi. Ha infine ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza.
Massima
Il ricorso diretto all'annullamento dei risultati di operazioni elettorali regionali è inammissibile qualora non sussistano i presupposti procedurali e formali prescritti per la proposizione della controversia davanti al giudice amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA con il Presidente Marco Bignami, il Consigliere Stefano Celeste Cozzi, il Consigliere Estensore Concetta Plantamura sul ricorso numero 533 del 2023 proposto da Mariateresa Vivaldini, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Ambrosini, contro la Regione Lombardia rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ilario Maria Viani, e con ricorso incidentale di Giorgio Bontempi. In camera di consiglio del 30 maggio 2023 il tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo volto all'annullamento dei risultati delle elezioni regionali della Lombardia del 12 e 13 febbraio 2023, in particolare per quanto concerne le operazioni di scrutinio nella circoscrizione provinciale di Brescia, con richiesta di rettifica e conseguente proclamazione della ricorrente quale eletta. Il tribunale ha altresì dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Bontempi Giorgio il 28 aprile 2023 avente ad oggetto l'annullamento dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Brescia e dei verbali delle operazioni di voto dei comuni della provincia di Brescia specificati nell'atto introduttivo. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alle controparti nella misura di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Lombardia, ed euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore per l’annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia, avvenute in data 12 – 13 febbraio 2023 e, in particolare, delle operazioni di scrutinio concernenti la circoscrizione provinciale di Brescia, con particolare riferimento, in primis, alle sezioni di Brescia, Salò e Pontevico, per l’annullamento dei risultati elettorali, a seguito di rettifica, e conseguente proclamazione degli eletti, come risultanti dall’assegnazione dei voti contestati e/o non assegnati e con ogni provvedimento consequenziale volto alla proclamazione, quale eletta, della ricorrente; B) per quanto riguarda il ricorso incidentale, notificato e depositato da Bontempi Giorgio il 28/4/2023, per l’annullamento: - dei verbali delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Brescia, nonché, dei verbali delle operazioni di voto dei Comuni di Adrio, Agnosine, Anfo, Barghe, Bagnolo Mella, Bagolino, Barghe, Bione, Bovezzo, Brescia, Caino, Capovalle, Casto, Chiari, Collebeato, Collio, Concesio, Desenzano del Garda, Gavardo, Ghedi, Idro, Lumezzane, Nave, Odolo, Pertica Bassa, Presceglie, Provaglio Valsabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, Serle, Sirmione, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023, proposto da Mariateresa Vivaldini, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ilario Maria Viani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Giorgio Bontempi; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, mentre dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite alle controparti, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della Regione Lombardia, ed € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del controinteressato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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