Sentenza n. 202501309/2025
3i - Immigrazione - Istanza Permesso Di Soggiorno Ue - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto, presumibilmente straniero o familiare di cittadino dell'Unione Europea, ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno in qualità di beneficiario della libera circolazione dei cittadini europei presso la competente autorità italiana. L'istanza è stata sottoposta al vaglio amministrativo con esito negativo: l'amministrazione ha emesso un provvedimento di rigetto ritenendo che il ricorrente non potesse vantare i requisiti normativamente previsti per l'attribuzione dello status di beneficiario della libera circolazione. Avverso questo diniego, il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la correttezza della valutazione amministrativa e deducendo l'illegittimità del provvedimento per vizi procedurali, motivazionali o sostanziali. La controversia si inserisce nel più ampio contesto della disciplina europea e italiana sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, settore caratterizzato da frequenti contenziosi circa l'interpretazione dei requisiti di accesso e le modalità di verifica della loro sussistenza.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, recepita in Italia attraverso il decreto legislativo numero 30 del 2007 e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica numero 394 del 1990 che contiene le disposizioni di attuazione della normativa sull'immigrazione. La legge italiana prevede che i cittadini europei possono soggiornare in Italia per più di tre mesi senza formalità, ma devono iscriversi nel registro dei beneficiari della libera circolazione presso l'autorità competente. L'amministrazione, nel valutare tali istanze, deve accertare il possesso di presupposti quali l'esercizio di un'attività economica lavorativa, il possesso di risorse economiche sufficienti, l'iscrizione in idoneo corso di studi o il carattere di familiari di soggetti aventi titolo. La correttezza della procedura amministrativa di verifica di questi requisiti rimane materia di controllo giurisdizionale e sindacato del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente ha prospettato al Tribunale l'illegittimità della decisione amministrativa, deduttivo probabilmente che l'amministrazione aveva interpretato erroneamente le norme sulla libera circolazione oppure che aveva commesso errori nella valutazione factual dei presupposti necessari per il riconoscimento dello status richiesto. In via principale, il ricorrente avrà ritenuto che sussistevano, in capo al medesimo, le condizioni di legge per l'iscrizione nel registro dei beneficiari; in via subordinata, potrà aver contestato la motivazione fornita nel provvedimento di rigetto come insufficiente o contraddittoria. La questione giuridica di fondo riguardava dunque la corretta interpretazione ed applicazione della normativa sulla libera circolazione nel caso specifico, e l'eventuale violazione di diritti riconosciuti a livello europeo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti e gli elementi probatori depositati dalle parti, ha valutato la sussistenza in concreto dei presupposti richiesti dalla normativa, concludendo che il ricorrente non poteva vantare titolo a beneficiare della libera circolazione alle condizioni dalla medesima normate. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che l'amministrazione aveva correttamente individuato la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge, oppure ha ritenuto che la interpretazione amministrativa della normativa europea non fosse manifestamente scorretta. Il ragionamento del Tribunale ha seguito il principio secondo cui il giudice amministrativo, nel controllo di legittimità, non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella dell'amministrazione se quest'ultima si sia mossa entro il margine di apprezzamento consentito dalla legge, salvo che non emerga una contraddittorietà logica, un difetto di istruttoria o un'interpretazione normativi manifestamente errata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando pertanto la validità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno. Con il dispositivo di respingimento, il giudice ha negato al ricorrente il riconoscimento dello status di beneficiario della libera circolazione e ha implicitamente confermato che l'amministrazione aveva correttamente rigettato l'istanza sulla base della carenza dei requisiti prescritti dalla norma. Il ricorrente rimane quindi obbligato a conformarsi al provvedimento amministrativo e, ove intenda ulteriormente contestare la decisione, potrà presentare ricorso in appello dinanzi alla Corte d'Appello amministrativa.
Massima
La mancanza dei requisiti normativamente stabiliti per l'iscrizione nel registro dei beneficiari della libera circolazione dei cittadini europei costituisce legittimo fondamento del diniego amministrativo, qualora correttamente motivata e valutata dall'amministrazione nel rispetto dei principi di interpretazione della normativa europea.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento - del provvedimento adottato dal Questore di Milano il 20.11.2018, notificato il 22.12.2021, recante il rigetto dell’istanza del 19/4/2017 di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. sul ricorso numero di registro generale 339 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Musacchio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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