Sentenza n. 202300130/2023
4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Istanza Rinnovo - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato un provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 3 settembre 2020, notificatogli il 26 febbraio 2021. Il ricorso è stato proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nel corso del 2021. Poiché le generalità del ricorrente sono state oscurate per motivi di protezione dei dati personali, il caso riguarda presumibilmente una materia sensibile, probabilmente rientrante nelle competenze della Questura in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, o questioni amministrative che coinvolgono la sfera privata dell'individuo. Il ricorrente ha ritenuto il provvedimento illegittimo e ha quindi fatto ricorso chiedendone l'annullamento nonché l'annullamento di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Il quadro normativo
Il giudizio amministrativo è disciplinato dal codice del processo amministrativo e dai principi generali del diritto amministrativo italiano. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale ha il compito di sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi verificandone la conformità alla legge, ai regolamenti, ai principi di correttezza, trasparenza e rispetto della procedura amministrativa. Nel caso di provvedimenti emessi da organi di pubblica sicurezza come la Questura, il sindacato giudiziale deve valutare anche il corretto esercizio dei poteri discrezionali attribuiti all'amministrazione dalle norme in materia di ordine pubblico. La sentenza richiama inoltre i principi della tutela dei dati personali e della dignità della persona, rinviando al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento UE 2016/679.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità amministrativa del provvedimento della Questura e sulla correttezza della procedura seguita. Il ricorrente contestava il provvedimento ritenendo che non fosse stato adottato secondo le forme e le modalità prescritte dalla legge, ovvero che fosse privo di fondamento fattuale o normativo. La questione richiedeva al giudice di verificare se l'amministrazione aveva correttamente esercitato i propri poteri discrezionali, se aveva rispettato il contraddittorio e se il provvedimento era sorretto da idonea motivazione. Inoltre, era rilevante accertare se fossero stati violati i diritti e le libertà personali del ricorrente, soprattutto considerato il carattere sensibile della materia e la necessità di proteggere la dignità dell'individuo nei procedimenti amministrativi di sicurezza pubblica.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, dopo aver esaminato gli atti del procedimento amministrativo, gli allegati al ricorso e le difese del Ministero dell'Interno, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato legittimamente adottato. Il giudice ha verosimilmente accolto le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, la quale avrà evidenziato che il provvedimento era sorretto da adeguata istruttoria, che erano state rispettate le procedure amministrative applicabili, e che la Questura aveva correttamente esercitato i poteri discrezionali attribuitile dalla normativa vigente. Il TAR non ha ravvisato alcuna violazione di legge né alcun profilo di illegittimità procedurale o sostanziale idoneo a giustificare l'accoglimento del ricorso. Il ragionamento del collegio è stato orientato verso il riconoscimento della correttezza dell'azione amministrativa, respingendo le censure del ricorrente come prive di fondamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata in camera di consiglio il 16 novembre 2022, ha respinto il ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate, significando che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. Inoltre, la Segreteria del tribunale è stata incaricata di oscurare le generalità del ricorrente e qualsiasi dato idoneo a identificarlo negli atti pubblici della causa, al fine di tutelare la riservatezza e la dignità della persona interessata in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Sussiste la legittimità amministrativa di un provvedimento della Questura quando sia stato adottato nel rispetto della procedura legale, sorretto da adeguata istruttoria e dall'esercizio corretto dei poteri discrezionali attribuiti dalla legge in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano n. -OMISSIS- del 03.09.2020, notificato in data 26.02.2021, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso. sul ricorso numero di registro generale 604 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Frescura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fratelli Bronzetti 3; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Questura della Provincia di Milano, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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