Sentenza n. 202300013/2023
4d - Spettacoli - Decreto Direttoriale Assegnazione Contributo - Riparto Di Quota Parte Del Fondo Emergenze Imprese E Istituzioni Culturali
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Alcatraz S.r.l., società operante nel settore dei concerti di musica leggera, ha impugnato il decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, emanato il 28 aprile 2022 con protocollo DG-S|28/04/2022|DECRETO 152, relativo all'assegnazione di contributi destinati al settore culturale in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. Il provvedimento implementava il riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali previsto dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge numero 34 del 2020, destinato al ristoro ulteriore delle perdite nel settore specifico dei concerti. La ricorrente lamentava di essere stata esclusa dalle assegnazioni dei contributi, pur presentando i requisiti normativi per beneficiarne, mentre altre società operanti nello stesso ambito erano state incluse nel decreto. La controversia sorge dalla mancata comunicazione alla società ricorrente dei relativi allegati al provvedimento e dall'assenza di una adeguata motivazione circa le ragioni dell'esclusione della stessa dal beneficio.
Il quadro normativo
Il provvedimento impugnato trovava fondamento nel decreto ministeriale del 27 ottobre 2021, repertorio numero 381, il quale disciplinava le modalità di riparto e assegnazione dei fondi stanziati dal decreto-legge numero 34 del 2020 a favore delle imprese e delle istituzioni culturali colpite dall'emergenza sanitaria. La normativa di riferimento prevedeva criteri specifici per l'accesso ai contributi, tra cui requisiti di iscrizione al registro delle imprese, operatività nel settore degli spettacoli dal vivo e accertamento delle perdite causate dalle misure restrittive adottate durante la pandemia. Il decreto-legge numero 34 del 2020 rappresentava il principale strumento di intervento straordinario dello Stato volto a fornire liquidità e ristoro economico alle categorie economiche più gravemente colpite dalla crisi sanitaria, ponendo vincoli procedurali e sostanziali rigorosi nella gestione dei fondi pubblici destinati a tale scopo.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia riguardava la legittimità della scelta amministrativa di escludere Alcatraz S.r.l. dal novero dei beneficiari del contributo per il ristoro delle perdite Covid-19 nel settore concerti, in assenza di una motivazione trasparente e comunicazione formale dei documenti allegati al decreto. La questione si connetteva ai principi generali del diritto amministrativo, in particolare al principio di trasparenza, al diritto di difesa, all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi e al principio di parità di trattamento tra soggetti in condizioni analoghe. Era inoltre controverso se l'Amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti di accesso al fondo rispetto alla ricorrente o se, alternativamente, avesse adottato criteri selettivi non esplicitati nella documentazione formale trasmessa. La questione acquisiva rilevanza poiché il diniego implicito di accesso al contributo incideva direttamente sulla sfera patrimoniale della società ricorrente.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, preso in esame l'operato dell'Amministrazione, ha ritenuto che il decreto direttoriale fosse affetto da vizi procedurali e sostanziali che ne compromettevano la legittimità. Il giudice ha evidenziato come la mancata comunicazione dei relativi allegati alla ricorrente impedisse a quest'ultima di conoscere effettivamente il contenuto integrale del provvedimento e di comprendere le ragioni tecniche sottese alle scelte distributive operate dal Ministero. Il tribunale ha altresì considerato problematico che il decreto non contenesse una motivazione esplicita e paragonabile riguardante i criteri selettivi applicati, in violazione dell'obbligo di motivazione che caratterizza tutti gli atti amministrativi, segnatamente quelli che producono effetti vantaggiosi verso taluni soggetti e ne escludono altri. Il giudice ha probabilmente ravvisato una disparità di trattamento tra società operanti nello stesso settore, in assenza di idonei distinguenti di natura fattuale o normativa. L'accoglimento del ricorso è scaturito dalla conclusione che l'Amministrazione non aveva assolto ai propri obblighi di trasparenza, comunicazione e motivazione, rendendo il provvedimento illegittimo.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto interamente il ricorso proposto da Alcatraz S.r.l. e ha conseguentemente annullato il decreto direttoriale del 28 aprile 2022 emesso dal Ministero della Cultura. La sentenza ha inoltre compensato le spese del giudizio tra le parti e ha condannato l'Amministrazione al rimborso del contributo unperzato versato dalla società ricorrente, sancendo il diritto della società all'accesso ai dati procedurali e, implicitamente, il diritto a una nuova valutazione del proprio ricorso di accesso ai contributi emergenziali. La decisione ha conseguenze immediate di natura sia risarcitoria che procedimentale, poiché obbliga il Ministero a riedere il procedimento assegnativo secondo corretti canoni di trasparenza e di motivazione.
Massima
L'assegnazione di contributi pubblici straordinari per fronteggiare crisi di settore deve essere accompagnata dalla comunicazione integrale della documentazione decisoria e dalla esplicita motivazione dei criteri selettivi, pena l'illegittimità del provvedimento per violazione dei principi di trasparenza, diritto di difesa e parità di trattamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di idonee misure cautelari, - del decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura prot. DG-S|28/04/2022|DECRETO 152, recante oggetto “Decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del Dm 27 ottobre 2021, rep. n. 381 recante Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per l'ulteriore ristoro delle perdite, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, nel settore dei concerti di musica leggera” e dei relativi allegati, mai comunicati alla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di contenuto ed estremi non noti. sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2022, proposto da Alcatraz S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Patrisso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via G. Leopardi, 14; Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Laghi del Salice S.r.l., Gabbianella Club S.r.l.S., Roseto Music Events S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Condanna l’Amministrazione a rifondere ad Alcatraz S.r.l. il contributo unificato versato dalla società ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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