Sentenza n. 202501295/2025
4g - Immigrazione - Istanza Conversione Permesso Di Soggiorno - Silenzio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di conversione del proprio permesso di soggiorno presso la Questura competente, al fine di trasformare la tipologia del titolo di soggiorno in possesso in un'altra categoria prevista dalla legge sull'immigrazione. Trascorsi i termini entro i quali l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della richiesta, la Questura non ha comunicato alcuna decisione, determinando una situazione di inerzia amministrativa che ha impedito al ricorrente di conoscere l'esito della propria istanza e di ottenere il provvedimento amministrativo necessario per la regolarizzazione della sua posizione. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il silenzio mantenuto dall'amministrazione oltre il termine di legge, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla conversione e il conseguente rilascio del nuovo titolo di soggiorno.
Il quadro normativo
La materia della conversione dei permessi di soggiorno è disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che fissa i presupposti sostanziali per le diverse tipologie di permesso e le modalità procedurali per il loro rilascio e trasformazione. In particolare, la Questura è tenuta a pronunciarsi sulle istanze di conversione entro un termine perentorio stabilito dalla legge, decorso il quale il silenzio administrativo assume rilevanza giuridica secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa. Il diritto dello straniero ad ottenere una decisione entro il termine previsto è garantito dalle norme sulla trasparenza amministrativa e dal diritto fondamentale a una decisione amministrativa, principi che costituiscono presupposti essenziali per la tutela dei diritti della persona.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del silenzio mantenuto dalla Questura oltre il termine di legge e, di conseguenza, il diritto del ricorrente ad ottenere una pronuncia espressa sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno. Era in discussione se il ricorrente potesse ricorrere al giudice amministrativo per contestare l'inerzia dell'amministrazione e se questa inerzia potesse configurarsi come un provvedimento tacito implicito idoneo a ledere i suoi diritti soggettivi. La questione si innestava altresì sulla corretta interpretazione dei termini di decisione delle istanze di conversione e sulle conseguenze giuridiche del loro mancato rispetto da parte della pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi del ricorrente che la Questura aveva violato l'obbligo di provvedere entro il termine di legge previsto per le istanze di conversione. Il collegio giudicante ha riconosciuto che il silenzio amministrativo oltre il termine perentorio costituisce comportamento illegittimo dell'amministrazione e determina una lesione dei diritti procedurali e sostanziali del cittadino straniero, in particolare il diritto a una decisione tempestiva e una risposta ufficiale sul merito della propria richiesta. Il TAR ha affermato che l'amministrazione non poteva legittimamente mantenersi inerte e che la decadenza dei termini procedurali deve produrre conseguenze giuridiche significative, tutelando l'interesse legittimo del ricorrente a che la Questura esercitasse le sue funzioni nei tempi e nei modi previsti dalle norme. La sentenza ha messo in luce come il silenzio dell'amministrazione in materia di diritti della persona, quale il diritto al soggiorno legale, non possa rimanere sanzioni senza conseguenze.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso del cittadino straniero e ha dichiarato illegittimo il silenzio della Questura, ordinando all'amministrazione di pronunciarsi espressamente entro un termine fissato dal giudice sulla richiesta di conversione del permesso di soggiorno. La sentenza ha vincolato la Questura a una decisione esplicita, annullando implicitamente il silenzio inerte ed assicurando al ricorrente la possibilità di una pronuncia amministrativa in cui fare valere i propri diritti e di impugnare eventualmente la decisione di rigetto se l'amministrazione non avesse riconosciuto i presupposti della conversione.
Massima
L'amministrazione rimane vincolata dall'obbligo di provvedere entro il termine perentorio stabilito dalla legge sulle istanze di conversione del permesso di soggiorno, e il superamento di tale termine senza una pronuncia espressa configura comportamento illegittimo suscettibile di ricorso al giudice amministrativo, il quale può ordinare la pronuncia esplicita dell'amministrazione stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Milano in data 14.5.2021 e valido sino al 3.3.2024, come da richiesta manifestata dal ricorrente sin dal 22.2.2024. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 444 del 2025 proposto dal Sig.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pizzi e con domicilio PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio in premessa. Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione intimata da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Manda alla Segreteria per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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