Sentenza n. 202301281/2023
4l - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha richiesto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presso la Questura di Milano. Con decreto protocollato il 17 febbraio 2022 e notificato al ricorrente il 29 marzo 2022, il Questore della Provincia di Milano ha respinto la domanda di rinnovo. Di fronte a tale rifiuto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità del decreto e chiedendone l'annullamento. La controversia tocca quindi la materia dell'immigrazione e del rilascio dei permessi di soggiorno, ambito dove l'amministrazione dispone di ampi margini discrezionali ma sottoposti sempre al principio di legalità e al rispetto delle norme di legge.
Il quadro normativo
Il permesso di soggiorno rappresenta uno strumento fondamentale nel sistema di regolazione dei flussi migratori e della permanenza di cittadini stranieri in Italia. Il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato sono disciplinati dal Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo numero 286 del 1998) e dalla normativa attuativa, in cui sono specificate le condizioni, i requisiti e la procedura che l'autorità competente deve seguire per valutare le domande. La Questura, nella persona del Questore, è l'organo amministrativo responsabile dell'istruttoria e della decisione su tali richieste, dovendo operare entro i limiti della legge e del diritto amministrativo generale, in particolare rispettando i principi di trasparenza, imparzialità e corretta istruttoria.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella valutazione della legittimità del rifiuto opposto dal Questore al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Il ricorrente evidentemente contestava il provvedimento di respingimento, probabilmente sostenendo che ricorrevano i presupposti normativi per il rinnovo oppure che l'autorità non aveva seguito correttamente la procedura, ovvero non aveva adeguatamente valutato la documentazione prodotta. La lite ruotava attorno al controllo giurisdizionale esercitato dal TAR sul provvedimento amministrativo monocratico emesso dalla Questura, al fine di accertare se l'amministrazione avesse agito legittimamente e secondo diritto, rispettando i vincoli normativi che disciplinano la concessione e il rinnovo dei permessi di soggiorno.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, il dispositivo di accoglimento del ricorso consente di desumere il ragionamento del TAR. Il collegio ha ritenuto fondato almeno uno dei vizi censurati nella domanda cautelare e nel merito, valutando che il decreto del Questore era affetto da illegittimità costituendo una violazione dei presupposti normativi o della corretta procedura amministrativa richiesta per il rifiuto di un permesso di soggiorno per lavoro. Il giudice amministrativo ha verificato la corretta applicazione della normativa immigratoria e ha concluso che il provvedimento non poteva essere confermato, accogliendo le argomentazioni del ricorrente sulla infondatezza del rifiuto opposto dalla Questura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto del Questore della Provincia di Milano, ordinando all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della sentenza. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, data la natura della controversia e l'assenza di comportamenti particolarmente colpevoli da una parte rispetto all'altra. Inoltre, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a identificarlo, a tutela della privacy secondo il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, riconoscendo la necessità di proteggere l'identità di un soggetto particolarmente vulnerabile in quanto cittadino straniero coinvolto in procedimenti amministrativi.
Massima
L'amministrazione non può legittimamente respingere il rinnovo di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato se non ricorrono i presupposti normativi di rifiuto ed è tenuta a motivare adeguatamente il provvedimento secondo le regole della corretta istruttoria amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano protocollo -OMISSIS- emesso il 17.02.2022 e notificato al ricorrente in data 29.03.2022 con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit, 19; Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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