Sentenza n. 202300128/2023
4h - Polizia Di Stato - Trattamento Di Fine Servizio - Mancato Computo Scatti Stipendiali
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Patrizio Di Padova, un ex dipendente pubblico, ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) elaborato dall'INPS, filiale di Milano, in data 17 ottobre 2017. Il ricorrente lamentava che il prospetto non riconosceva a suo favore i sei scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e dall'articolo 21 della legge 232 del 1990. La controversia riguarda quindi il diritto di un ex pubblico dipendente a ottenere l'inclusione di determinati incrementi retributivi nel calcolo della propria liquidazione finale, una questione di rilevanza economica significativa poiché direttamente incidente sull'ammontare della prestazione dovuta dall'istituto previdenziale. Il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo sia l'annullamento del prospetto di liquidazione che l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo con inclusione degli scatti stipendiali, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Il quadro normativo
La materia era governata dall'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e dall'articolo 21 della legge 232 del 1990, disposizioni che disciplinano il riconoscimento di scatti stipendiali per i dipendenti pubblici in determinate condizioni di servizio. Tali norme si inseriscono nel più ampio quadro della disciplina del trattamento di fine servizio, che rappresenta un elemento fondamentale della retribuzione complessiva dei pubblici dipendenti, calcolato sulla base della storia remunerativa del lavoratore. L'INPS, come istituto gestore delle prestazioni pensionistiche e delle liquidazioni dovute ai dipendenti pubblici, è obbligata a applicare correttamente la normativa vigente nel quantificare l'importo dovuto. La corretta interpretazione e applicazione di queste disposizioni è stata centrale nella controversia, poiché potrebbe configurare una violazione di diritti acquisiti del dipendente qualora l'istituto avesse indebitamente escluso gli scatti dal calcolo.
La questione giuridica
Il punto controverso era se gli articoli 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e 21 della legge 232 del 1990 garantissero davvero il diritto di Patrizio Di Padova a far includere sei scatti stipendiali nel calcolo del proprio trattamento di fine servizio, oppure se la soluzione adottata dall'INPS fosse corretta nel non riconoscerli. La questione implicava un'interpretazione della portata di tali norme, la loro applicabilità al caso concreto e la individuazione dei requisiti che dovessero sussistere affinché il diritto agli scatti potesse considerarsi acquisito. Diversamente da altre controversie amministrative, qui non vi era contestazione della discrezionalità amministrativa, bensì una disputa di pura interpretazione normativa circa il diritto oggettivo del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le disposizioni normative invocate dal ricorrente e analizzate le circostanze concrete del caso, ha concluso che la posizione dell'INPS fosse corretta e che il prospetto di liquidazione fosse stato redatto legittimamente. Il collegio giudicante ha ritenuto che, alla luce della corretta lettura dell'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e dell'articolo 21 della legge 232 del 1990, non sussistessero gli elementi necessari per attribuire al ricorrente il diritto ai sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio. La sentenza, pur priva della motivazione estesa nel testo disponibile, riflette una valutazione dei presupposti legali per il riconoscimento di tali scatti, probabilmente individuando nella storia retributiva o nella configurazione del rapporto di lavoro del ricorrente elementi che escludevano l'applicabilità delle disposizioni citate. Il respingimento del ricorso indica che il TAR ha respinto tutte le tesi interpretative avanzate dal ricorrente circa l'ambito di applicazione delle norme.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha definitivamente respinto il ricorso proposto da Patrizio Di Padova, confermando così la legittimità del prospetto di liquidazione elaborato dall'INPS in data 17 ottobre 2017 nella parte in cui non attribuisce i sei scatti stipendiali richiesti. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, decisione che di norma indica un giudizio tecnico equilibrato dove nessuna parte può considerarsi interamente vincitrice o soccombente. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato impartito all'autorità amministrativa interessata, e il ricorrente è rimasto così privo della possibilità di ottenere il ricalcolo della sua liquidazione con inclusione degli scatti e dei relativi interessi.
Massima
La esclusione di scatti stipendiali dal calcolo del trattamento di fine servizio è legittima quando la corretta interpretazione della normativa di riferimento non consente di riconoscere al dipendente pubblico il diritto al loro riconoscimento nel caso concreto. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Estensore Alberto Di Mario, Primo Referendario Katiuscia Papi, per l'annullamento ove occorra e per quanto di ragione del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'INPS, filiale di Milano, atto numero 19553 del 17 ottobre 2017, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 6 scatti stipendiali ex articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e dell'articolo 21 della legge numero 232 del 1990, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 e dell'articolo 21 della legge numero 232 del 1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo. Sul ricorso numero di registro generale 683 del 2021, proposto da Patrizio Di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Parti convenute INPS Filiale di Milano, non costituito in giudizio, Ministero Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliata in Milano via Freguglia numero 1, INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Visti il ricorso e i relativi allegati, visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno e dell'INPS, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dottore Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Alberto Di Mario Consigliere Estensore, Katiuscia Papi Primo Referendario. Esito respinge. Tribunale TAR Lombardia Milano, Sezione Quarta. Data novembre 2022.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Milano, (atto nr. 19553 del 17/10/2017) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo. sul ricorso numero di registro generale 683 del 2021, proposto da Patrizio Di Padova, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; I.N.P.S. Filiale di Milano, non costituito in giudizio; Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Mogavero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno e dell’Inps; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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