Sentenza n. 202301272/2023
2f - Ottemperanza - Tribunale Di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza N. 881/2022
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda l'ottemperanza a una precedente sentenza del Tribunale di Milano nella Sezione Lavoro, emanata il 6 aprile 2022, che aveva deciso una controversia tra cittadini e il Ministero della Difesa. Le generalità dei ricorrenti sono state oscurate per ragioni di privacy e protezione dei dati personali, tuttavia emerge che la causa riguardava materie afferenti al diritto del lavoro e al pubblico impiego. Il Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, doveva adempiere alle prescrizioni contenute in quella sentenza passata in giudicato, nel corso di un arco temporale definito. Di fronte all'inerzia o al parziale inadempimento amministrativo, i ricorrenti hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia affinché ordinasse l'esecuzione delle statuizioni precedenti e condannasse la Pubblica Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Il quadro normativo
La causa di ottemperanza si fonda sul principio costituzionale della vincolatività delle decisioni giurisdizionali e sul diritto delle parti di vedere effettivamente eseguiti i provvedimenti giurisdizionali a loro favore. Il Codice di Procedura Amministrativa prevede specifici meccanismi per garantire l'adempimento delle sentenze amministrative da parte delle autorità pubbliche. Nel presente caso assumono rilievo gli articoli del codice di procedura amministrativa in materia di esecuzione delle sentenze, nonché i principi generali dello stato di diritto secondo cui nessuna amministrazione pubblica può legittimamente sottrarsi all'esecuzione di un giudicato favorevole a un cittadino. La controversia si svolge inoltre nel contesto della tutela dei diritti del lavoro nel settore del pubblico impiego, ambito nel quale il giudice amministrativo dispone di strumenti di tutela specifici per garantire il pieno e tempestivo adempimento.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il Ministero della Difesa avesse puntualmente e integralmente adempito alle prestazioni ordinate dalla precedente sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano. In secondo luogo, occorreva accertare se l'eventuale inerzia amministrativa potesse costituire violazione dei diritti riconosciuti ai ricorrenti e giustificasse una condanna alle spese a carico dell'amministrazione inadempiente. Più in generale, la questione toccava il delicato equilibrio tra l'autonomia gestionale dell'Amministrazione della Difesa e il vincolo di conformità alle decisioni dei giudici, un aspetto cruciale della legalità amministrativa e del principio della supremazia della giurisdizione ordinaria in materie di diritto del lavoro.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esplicitando in forma estesa i propri ragionamenti nel dispositivo disponibile, ha evidentemente valutato che si era verificato un sostanziale assolvement della materia del contendere, verosimilmente in conseguenza di un adempimento sopravvenuto da parte del Ministero della Difesa. Tale circostanza, tipica dei giudizi di ottemperanza, non ha tuttavia esonerato l'amministrazione dal pagamento delle spese processuali, poiché i ricorrenti erano stati comunque costretti a ricorrere in giudizio per ottenere il rispetto del precedente giudicato. Il collegio ha ritenuto che l'inerzia amministrativa iniziale, sebbene successivamente corretta, giustificasse comunque una responsabilità economica del Ministero quale conseguenza del comportamento non diligente nell'adempimento tempestivo. La decisione è coerente con la giurisprudenza amministrativa che responsabilizza l'Amministrazione anche nei casi di adempimento tardivo o su sollecitazione giudiziale, al fine di incentivare il rispetto spontaneo delle sentenze.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, accertando che la controversia aveva perso rilevanza pratica a seguito dell'adempimento della precedente statuizione. Ha inoltre condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali quantificate in millecinquecento euro, da ripartirsi equamente tra i ricorrenti, oltre agli oneri di legge. Ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza secondo i termini stabiliti dal giudice, affidandone il controllo agli uffici competenti. Infine, ha disposto l'oscuramento di tutte le generalità e i dati idonei a identificare i ricorrenti al fine di tutelare i loro diritti e la dignità secondo il Codice della Privacy e il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione pubblica rimane responsabile economicamente per il pagamento delle spese processuali anche nei casi in cui adempie tardivamente o previo intervento giudiziale a una sentenza passata in giudicato, al fine di incentivare il spontaneo e tempestivo rispetto delle statuizioni giurisdizionali. --- TESTO INTEGRALE COMPLETO DELLA SENTENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, nr. OMISSIS, pubblicata in data 06.04.2022; sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, proposto da OMISSIS rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero della Difesa a liquidare a favore dei ricorrenti le spese del presente giudizio, quantificate complessivamente in euro millecinquecento, da suddividere in parte uguale a ciascuno, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Ada Russo, Silvana Bini, Laura Patelli. Esito: DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 23 maggio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Silvana Bini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, nr. -OMISSIS-, pubblicata in data 06.04.2022; sul ricorso numero di registro generale 346 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici, in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna il Ministero della Difesa a liquidare a favore dei ricorrenti le spese del presente giudizio, quantificate complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento,00), da suddividere in parte uguale a ciascuno, oltre oneri di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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