Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202301262/2023

4e - Commercio - Sospensione E Revoca Titolo Abilitativo Somministrazione Alimenti E Bevande

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società esercitante un'attività di somministrazione di alimenti e bevande a Milano, titolare di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) regolarmente presentata al Comune, si è trovata destinataria di un provvedimento comunale che disponeva simultaneamente l'avvio di un procedimento di revoca del titolo abilitativo e la sospensione dello stesso per dieci giorni. Tale atto è stato emesso dal Comune di Milano il 3 agosto 2022 (protocollo 143450/2022) a seguito di un verbale di contestazione redatto dalla Polizia Locale il 19 luglio 2022, il quale evidentemente segnalava presunte irregolarità nell'esercizio dell'attività. Successivamente, il 3 dicembre 2022, il Comune ha adottato un ulteriore provvedimento mediante il quale ha "riscontrato" una comunicazione della società finalizzata al chiarimento e alla conferma della medesima SCIA. La ricorrente, ritenendo tutti questi provvedimenti illegittimi e lesivi dei propri diritti acquisiti, ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo l'annullamento di tali atti.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito del regime giuridico delle attività economiche sottoposte a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, disciplinata dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni, in particolare dagli articoli 19 comma 3, 7, 8 e 10 bis della medesima legge. La procedura di revoca dei titoli abilitativi costituisce un'eccezione al principio di stabilità dei diritti acquisiti e deve rispettare rigorosi presupposti legali e procedurali. Nel caso di specie rileva anche l'art. 4.5.6 del Regolamento d'igiene locale del Comune di Milano, il quale contiene disposizioni che disciplinano specificamente le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema normativo richiede che l'avvio di un procedimento di revoca sia preceduto da presupposti concreti e che siano osservate le garanzie procedurali previste dalla normativa amministrativa, in particolare il contraddittorio e la motivazione del provvedimento.

La questione giuridica

Il punto controverso consiste nella legittimità dell'avvio del procedimento di revoca e della contemporanea sospensione del titolo abilitativo da parte del Comune, così come nell'interpretazione corretta dell'art. 4.5.6 del Regolamento d'igiene locale applicato dall'amministrazione comunale. In particolare, era in discussione se il Comune avesse operato in conformità alle norme sulla procedura amministrativa nel disporre contemporaneamente l'avvio della revoca e la sospensione cautelare senza apparentemente osservare i presupposti e le garanzie procedurali richiesti dalla legge. La ricorrente contestava altresì l'interpretazione restrittiva del regolamento comunale dato dall'amministrazione e l'adozione della sospensione come misura coercitiva senza un'adeguata istruttoria preliminare.

La motivazione del giudice

Dalla completa accoglienza del ricorso si desume che il Tribunale ha ritenuto manifestamente illegittimi i provvedimenti impugnati. Il collegio giudicante ha evidentemente concluso che l'Amministrazione non aveva idonei presupposti fattuali e normativi per avviare il procedimento di revoca, o comunque ha ritenuto che la procedura seguita fosse viziata nella sua struttura e nel suo svolgimento. La sospensione simultanea del titolo è stata presumibilmente qualificata come misura cautelativa adottata senza rispetto dei principi di proporzionalità e di corretta motivazione amministrativa. Il giudice ha probabilmente riscontrato violazioni nell'interpretazione della norma regolamentare utilizzata dal Comune come fondamento dell'azione revocatoria, ritenendo che tale lettura contrastasse con la tutela dei diritti acquisiti mediante il titolo abilitativo legittimamente conseguito. La decisione di accoglimento totale rivela una valutazione critica della correttezza procedimentale e della solidità delle ragioni addotte dall'ente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie integralmente il ricorso e annulla tutti i provvedimenti impugnati, incluso il provvedimento di avvio della revoca datato 3 agosto 2022, la contestuale sospensione della SCIA per dieci giorni, il verbale di contestazione della Polizia Locale e il successivo atto di riscontro del 3 dicembre 2022. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Il tribunale ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta il ripristino dello status quo ante e la piena restituzione dei diritti amministrativi della ricorrente, con l'impossibilità per il Comune di proseguire ulteriormente in qualunque azione tesa alla revoca del titolo abilitativo senza una nuova e legittima istruttoria.

Massima

L'avvio di un procedimento di revoca di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere fondato su presupposti legittimi e deve rispettare scrupolosamente le garanzie procedurali previste dalla legge amministrativa, pena l'illegittimità dell'intero provvedimento e l'obbligo della sua restitutio in integrum.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune di Milano nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposto l'avvio del procedimento di revoca del titolo abilitativo relativo all'attività di somministrazione alimenti e bevande, ubicata in Viale Bligny n. 1A - Protocollo IIUG n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 143450/22-04-2022, intestata al Sig. Patacconi Leonardo - Focaccino S.r.l. e contestuale sospensione per la durata di 10 (dieci) giorni del titolo abilitativo SCIA Protocollo n° REP_PROV_MI/MISUPRO 143450/22-04-2022 intestata al Sig. Patacconi Leonardo per conto della società Focaccino S.r.l. e, in particolare:
• del provvedimento adottato dal Comune di Milano prot. n. 143450/2022 del 3 agosto 2022 recante l'avviso dell'avvio del “procedimento di revoca del titolo abilitativo relativo all'attività di somministrazione alimenti e bevande, ubicata in Viale Bligny n°1A - Protocollo IIUG n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 143450/22-04-2022, intestata al Sig. Patacconi Leonardo - Focaccino Srl, ai sensi dell'art. 19 comma 3 e degli artt. 7, 8 e 10 bis degli della Legge 241/90 e successivi aggiornamenti”;
• del medesimo provvedimento adottato dal Comune di Milano prot. n. 143450/2022 del 3 agosto 2022, recante la contestuale “sospensione per la durata di 10 (DIECI) giorni del titolo abilitativo SCIA Protocollo n° REP_PROV_MI/MISUPRO 143450/22-04-2022 intestata al Sig. Patacconi Leonardo per conto della società Focaccino Srl dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e relativo all'esercizio sito in Viale Bligny n°1A”;
• per la declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'art. 4.5.6 del Regolamento d'igiene locale del Comune di Milano ove interpretato nel senso fatto proprio dall'Amministrazione resistente;
• ove occorra, del verbale di contestazione n. 8111468-1 del 19 luglio 2022 elevato dalla Polizia Locale di Milano in pari data nei confronti dell'esponente citato nel provvedimento anzidetto;
• di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Focaccino S.r.l. il 26 gennaio 2023:
- di tutti gli atti già gravati col ricorso introduttivo;
- del provvedimento assunto con Protocollo: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0445762 del 3.12.2022 del Comune di Milano – Sportello Unico per le Attività Produttive a mezzo del quale l'Ente ha “riscontrato” la comunicazione della Focaccino S.r.l. di “chiarimento e conferma” della SCIA già precedentemente presentata al (e assentita dal) Comune di Milano con Protocollo IIUG n. REP_PROV_MI/MI-SUPRO 143450/22-04-2022;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Focaccino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone e Antonio Facchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l’effetto, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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