Sentenza n. 202301245/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente penitenziario ha ricevuto dal Ministero della Giustizia, nello specifico dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, un provvedimento datato 11 marzo 2022 con il quale è stato inteso il recupero di una indennità di presenza cd. 41 bis, sostenendo che tale indennità non fosse dovuta alla luce delle disposizioni normative applicabili. L'indennità di presenza è un'integrazione salariale corrisposta al personale penitenziario per il servizio prestato in reparti e sezioni ad alta sicurezza, una prestazione lavorativa particolarmente rischiosa e gravosa rispetto al servizio ordinario. L'agente ha impugnato il provvedimento amministrativo del Ministero sostenendo che l'indennità gli era effettivamente dovuta sulla base della normativa vigente e che il Ministero non aveva correttamente valutato il suo diritto al percepimento della medesima. La controversia riguarda pertanto una questione di diritto amministrativo in materia di rapporto di lavoro nel pubblico impiego, specificamente nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, dove la corretta qualificazione delle prestazioni e l'applicazione delle disposizioni normative risultano essenziali per assicurare il corretto trattamento economico dei dipendenti.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, un testo normativo fondamentale per la disciplina del rapporto di lavoro nel corpo di polizia penitenziaria e per il trattamento economico dei relativi agenti. L'articolo 12, comma 3, di tale decreto costituisce la disposizione centrale cui entrambe le parti hanno fatto riferimento nella controversia, stabilendo le condizioni e le modalità di attribuzione dell'indennità di presenza cd. 41 bis agli agenti che prestano servizio in determinate condizioni o in reparti specifici. La legittimità e l'interpretazione di questa disposizione normativa sono quindi al centro del giudizio amministrativo, in quanto occorre determinare se il ricorrente possedesse i presupposti necessari per il percepimento dell'indennità secondo i parametri fissati dalla legge. Rientra nella discrezionalità amministrativa valutare i singoli casi e applicare correttamente le norme, ma tale discrezionalità non è illimitata ed è sempre soggetta al controllo giurisdizionale in ordine al rispetto delle condizioni di legge.
La questione giuridica
Il punto di diritto che il Tribunale Amministrativo Regionale ha dovuto risolvere concerne la corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 164/2002 in relazione alla situazione concreta del ricorrente. In particolare, era controverso se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti necessari per il percepimento dell'indennità di presenza, oppure se il Ministero della Giustizia avesse correttamente verificato che le condizioni normative non fossero integre nel caso specifico. La complessità della questione risiede nel fatto che la determinazione dei presupposti per il riconoscimento di indennità speciali richiede un'attenta valutazione fattuale delle modalità di prestazione del servizio e un'interpretazione rigorosa delle disposizioni normative che le disciplinano, non essendo sufficiente un'affermazione generica della non spettanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento del Ministero della Giustizia con particolare riguardo alla correttezza della valutazione amministrativa dei presupposti normativi necessari per il riconoscimento dell'indennità di presenza. Dalla decisione assunta emerge che il collegio giudicante ha ritenuto illegittimo il provvedimento di recupero dell'indennità, valorizzando la circostanza che il ricorrente possedeva i presupposti di legge per il percepimento della medesima secondo i criteri fissati dalla norma. Il giudice amministrativo ha quindi accolto le censure avanzate dal ricorrente, ritenendo che il Ministero non avesse fornito una motivazione adeguata e corretta circa la non dovutezza dell'indennità, oppure che la valutazione dei presupposti fosse stata erronea. Nella valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo, il TAR ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il recupero dell'indennità già percepita, accogliendo così la tesi difensiva del ricorrente e annullando l'atto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal ricorrente e ha annullato il provvedimento del Ministero della Giustizia del 11 marzo 2022 con il quale era stato disposto il recupero dell'indennità di presenza 41 bis. Tale annullamento comporta che il provvedimento amministrativo viene eliminato nel suo effetto, restituendo il ricorrente alla situazione in cui si trovava prima dell'emanazione del medesimo e riconoscendogli il diritto al percepimento dell'indennità contestata. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio per il quale ciascuna sostiene le proprie spese quando il ricorso è accolto ma risulta fondata una difesa della controparte. Il Tribunale ha inoltre ordinato all'amministrazione competente di eseguire la presente sentenza, imponendo al Ministero della Giustizia l'obbligo di dar corso ai provvedimenti consequenziali necessari per conformarsi alla sentenza medesima.
Massima
Quando l'amministrazione dispone il recupero di un'indennità di presenza dovuta al personale penitenziario sulla base di una valutazione errata o insufficientemente motivata circa l'assenza dei presupposti normativi di spettanza, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento ripristinando il diritto del dipendente al percepimento della medesima.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 d.P.R. 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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