Sentenza n. 202301244/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda un ricorso presentato da un agente della Polizia penitenziaria contro un provvedimento del Ministero della Giustizia, precisamente contro l'atto emanato il 16 marzo 2022 dalla Direzione della Casa di Reclusione dipendente dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, relativo al riconoscimento e al rimborso di un'indennità dovuta al personale di polizia penitenziaria secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002. Il ricorrente, rappresentato da un collegio legale composto da tre avvocati, ha ritenuto che il provvedimento amministrativo lesionasse i propri diritti economici e patrimoniali, contestandone la legittimità. La controversia si inserisce nel contesto della pubblica amministrazione penitenziaria, un settore dove i rapporti di impiego pubblico e le relative indennità richiedono un'applicazione puntuale della normativa e il rispetto dei principi di correttezza amministrativa e di parità di trattamento fra il personale. Il provvedimento impugnato aveva ad oggetto specificamente il diniego, la riduzione ovvero l'erronea quantificazione del rimborso dell'indennità dovuta, costituendo quindi una questione di diritto economico del dipendente pubblico.
Il quadro normativo
La controversia si fonda sul decreto del Presidente della Repubblica numero 164 del 2002, che costituisce il regolamento sui compiti, sull'ordinamento e sulla disciplina della Polizia penitenziaria, nel quale l'articolo 12 comma 3 prevede il diritto al riconoscimento e al rimborso di specifiche indennità per il personale operante nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria. La normativa di riferimento è soggetta ai principi generali del diritto amministrativo, quali il principio della legalità, che impone alla pubblica amministrazione di agire secondo le disposizioni di legge, il principio del giusto procedimento, che richiede il rispetto delle forme prescritte, e il principio della trasparenza amministrativa. Il diritto al rimborso di indennità costituisce un diritto patrimoniale del dipendente pubblico, la cui lesione configura un atto illegittimo passibile di annullamento in sede giurisdizionale amministrativa.
La questione giuridica
La questione sottesa al ricorso attiene alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 12 comma 3 del d.P.R. 164/2002 per quanto concerne il riconoscimento e la quantificazione dell'indennità dovuta al ricorrente e all'identificazione dei criteri che il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto applicare nel determinare il quantum del rimborso. Il punto di diritto controverso investiva il Tribunale di valutare se l'Amministrazione penitenziaria avesse legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nella gestione della pretesa indennizzatoria del ricorrente, oppure se avesse commesso un errore nell'interpretazione della norma ovvero un errore nella quantificazione materiale dell'importo dovuto. La controversia implicava altresì una valutazione della conformità del provvedimento impugnato ai principi di buona amministrazione e di correttezza nella gestione del rapporto di impiego pubblico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso accogliendolo integralmente. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, ma soltanto il dispositivo, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia rilevato una chiara illegittimità del provvedimento impugnato, sia in ordine all'interpretazione errata della norma che disciplina l'indennità, sia in ordine alla mancanza di una corretta quantificazione dell'importo dovuto al ricorrente. Il giudice amministrativo ha presumibilmente ritenuto che l'Amministrazione della Giustizia avesse ecceduto i propri poteri discrezionali o avesse interpretato in modo incoerente e non ragionevole le previsioni normative relative al riconoscimento dell'indennità. La sentenza rivela, mediante l'accoglimento totale del ricorso, un giudizio negativo sulla legittimità del comportamento amministrativo e sull'adeguatezza della motivazione posta a fondamento dell'atto impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, ha accolto il ricorso e ha annullato in via generale il provvedimento impugnato datato 16 marzo 2022 e tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusa la nota del 1º febbraio 2022 della quale era allegata la determinazione originaria. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, secondo il principio ordinario in base al quale il ricorso completamente accolto non determina automaticamente una condanna alle spese della controparte quando sussistono elementi di incertezza sulla questione di diritto. Inoltre il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità amministrativa, rendendo immediatamente vincolante l'annullamento e prescrivendo all'Amministrazione competente di provvedere all'adozione di un nuovo atto conforme alla legge. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nell'intestazione della sentenza a tutela della sua dignità personale.
Massima
Quando l'Amministrazione della Giustizia riconosce un'indennità al personale della Polizia penitenziaria secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del d.P.R. 164/2002, ma lo fa sulla base di una non corretta interpretazione della norma o di una erronea quantificazione dell'importo dovuto, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Rimborso indennità per il personale di PP prevista dall'art. 12 comma 3 d.P.R. 164/2002” emesso in data 16.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa di Reclusione di -OMISSIS-, notificato in data 16.03.2022 nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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