Sentenza n. 202301241/2023
4h - Polizia Penitenziaria - Indennità - Recupero
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia riguarda un dipendente pubblico presso una Casa Circondariale della Lombardia che ha prestato servizi in regime di carcere duro ai sensi dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del relativo Provveditorato Regionale, ha emesso nel marzo 2022 un provvedimento di recupero dell'indennità di presenza, ritenendo che tale indennità non fosse dovuta al ricorrente sulla base della normativa applicabile. Il ricorrente ha contestato questo provvedimento amministrativo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità della pretesa di recupero. Il caso tocca un aspetto significativo del rapporto di pubblico impiego relativo alla compensazione economica dei servizi prestati in condizioni particolarmente gravose e delicate, come quelle della detenzione in regime di massima sicurezza.
Il quadro normativo
La questione si inscrive nel sistema della retribuzione del personale penitenziario disciplinato dal d.P.R. 164/2002, che contiene le norme generali in materia di ordinamento del personale dei servizi penitenziari e stabilisce i criteri per la corresponsione di indennità aggiuntive. In particolare, l'articolo 12, comma 3 del d.P.R. 164/2002 fissa le condizioni e i presupposti per il diritto al riconoscimento dell'indennità di presenza per i servizi prestati in regime 41 bis, determinandone la misura e l'estensione. La normativa risponde all'esigenza di riconoscere una compensazione maggiorata per le attività svolte in contesti ad alta pericolosità e rigore detentivo, compensando così i rischi e i carichi di lavoro particolarmente intensi. La legittimità dei provvedimenti amministrativi in materia di liquidazione di indennità deve comunque conformarsi ai principi del diritto amministrativo, inclusi il rispetto della legge, il divieto di retroattività illegittima e la necessaria motivazione dei provvedimenti.
La questione giuridica
Il nodo controverso era se il Ministero della Giustizia potesse legittimamente recuperare l'indennità di presenza sulla base di una sua reinterpretazione della norma, oppure se tale recupero violasse i diritti acquisiti del dipendente. In sostanza, il ricorrente contestava la fondatezza giuridica della pretesa di restituzione, lamentando che l'Amministrazione non avesse fornito una corretta lettura dell'articolo 12, comma 3 del d.P.R. 164/2002 rispetto ai servizi da lui effettivamente prestati. La questione toccava il delicato equilibrio fra il potere dell'Amministrazione di verificare la corretta applicazione della normativa retributiva e il diritto del dipendente a conservare le prestazioni economiche già riscosse in buona fede. La complessità risiedeva anche nella necessità di accertare se il provvedimento fosse viziato da errore di interpretazione della norma o da insufficiente motivazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso e ha accertato che il provvedimento impugnato risultava illegittimo nella sua pronuncia. La decisione del collegio si basa sulla considerazione che il Ministero della Giustizia non aveva correttamente interpretato o applicato l'articolo 12, comma 3 del d.P.R. 164/2002 ai servizi effettivamente prestati dal ricorrente. Il giudice ha riconosciuto che l'indennità di presenza era dovuta secondo le condizioni normative in realtà ricorrenti nel caso concreto, e che pertanto il provvedimento di recupero non trovava fondamento legale. La sentenza respinge la tesi dell'Amministrazione e valorizza i diritti acquisiti dal dipendente, operando un controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato sia sotto il profilo della corretta applicazione normativa sia sotto quello della motivazione, ritenendo che quest'ultima fosse insufficiente o errata.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento del 11 marzo 2022 emesso dal Ministero della Giustizia relativo al recupero dell'indennità di presenza. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire la decisione e dichiara le spese di giudizio compensate fra le parti. In conseguenza dell'annullamento, il provvedimento di recupero perde ogni efficacia, e il ricorrente conserva il diritto alle indennità oggetto della contestazione amministrativa. Infine, il giudice ordina alla Segreteria di oscurare le generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla privacy.
Massima
L'Amministrazione non può legittimamente recuperare indennità di presenza già corrisposte al dipendente pubblico penitenziario se il provvedimento di recupero si fonda su un'errata interpretazione della norma che disciplina il diritto a tale indennità e manca di corretta motivazione in fatto e in diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento – Prot. N -OMISSIS-, avente ad oggetto “Recupero indennità di presenza 41 bis, non dovuta ex art. 12 co. 3 d.P.R. 164/2002 servizi presso il Reparto di -OMISSIS-” emesso in data 11.03.2022 dal Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia – Direzione della Casa Circondariale -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa per quanto occorrer possa la nota prot. -OMISSIS- del 01.02.2022, emessa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia; sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto Antonio Vicari e Flora Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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