Sentenza n. 202301236/2023
1c - Arera - Deliberazione Del 27 Dicembre 2019 N. 570/2019/r/gas
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
GP Infrastrutture S.r.l., società operante nel settore della distribuzione e misurazione del gas naturale, ha ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando la deliberazione n. 570/2019/R/Gas dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emanata in data 27 dicembre 2019. La controversia riguarda la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2020-2025, in particolare il metodo di determinazione dei corrispettivi unitari destinati a coprire i costi operativi delle infrastrutture gestite. Il ricorso impugna altresì una serie di atti connessi, inclusi i documenti di consultazione preliminare e la nota informativa sulle modalità di calcolo dei corrispettivi, emanati nel corso del procedimento regolatorio culminato nella deliberazione contestata. La società ricorrente ha ritenuto che gli atti amministrativi impugnati fossero affetti da vizi procedurali e sostanziali tali da comportare una lesione dei propri interessi economici nella gestione dei servizi di distribuzione e misurazione.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nel sistema italiano di regolazione dell'energia elettrica e del gas, disciplinato da norme di diritto primario e dal corpus regolatorio sviluppato dall'ARERA quale autorità amministrativa indipendente. Le deliberazioni dell'ARERA in materia tariffaria costituiscono atti amministrativi generali vincolanti per tutti i gestori delle infrastrutture energetiche, provvedimenti adottati secondo procedimenti che includono consultazioni pubbliche strutturate e documentate. La regolazione tariffaria deve rispettare i principi di trasparenza, non discriminazione e corretta copertura dei costi operativi ragionevoli, garantendo al contempo equilibrio economico e sostenibilità dei servizi. Il periodo regolatorio 2020-2025 era stato avviato con apposita deliberazione nel 2018 e aveva generato consultazioni pubbliche secondo le modalità procedurali previste dalla normativa sulla regolazione dei servizi di rete.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della metodologia adottata da ARERA nella determinazione dei corrispettivi unitari destinati a coprire i costi operativi delle aziende distributrici di gas. In particolare, la ricorrente contestava come la deliberazione e i suoi allegati potessero contenere profili di illegittimità sia sotto il profilo procedimentale, con riferimento alle modalità di consultazione e alla qualità dell'istruttoria, sia sotto il profilo sostanziale, con riguardo alla corretta applicazione dei criteri normativi di calcolo dei costi. La questione presentava carattere tecnico-regolatorio complesso, richiedendo al giudice amministrativo di valutare tanto la conformità dei procedimenti alla normativa vigente quanto l'adeguatezza delle metodologie tecniche applicate per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, nel procedimento che si è sviluppato attraverso udienza pubblica tenutasi il 21 aprile 2022 e ulteriori sessioni deliberative nei mesi successivi, ha accolto il ricorso parzialmente riconoscendo l'esistenza di profili di illegittimità nella deliberazione contestata. Sebbene il testo della motivazione non sia stato allegato al presente documento, dall'accoglimento parziale del ricorso può inferirsi che il giudice ha ritenuto fondati almeno taluni dei vizi dedotti dalla ricorrente, presumibilmente relativi alla metodologia di determinazione dei corrispettivi o a violazioni procedurali nel processo di consultazione e istruttoria. L'annullamento disposto in parte qua della deliberazione costituisce riconoscimento giudiziale che la regolazione tariffaria per il periodo 2020-2025 conteneva elementi difformi dalla norma. La decisione di compensare tra le parti le spese di lite indica inoltre una valutazione del giudice non totalmente favorevole a una delle due parti, coerente con l'accoglimento parziale della domanda ricorsuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella persona dei magistrati Domenico Giordano, Fabrizio Fornataro e Rosanna Perilli, ha accolto il ricorso proposto da GP Infrastrutture e, per tale effetto, ha disposto l'annullamento parziale della deliberazione ARERA n. 570/2019/R/Gas del 27 dicembre 2019 nei limiti indicati nella motivazione della sentenza. La compensazione delle spese di lite tra le parti rappresenta una distribuzione equilibrata dei costi processuali, escludendo che una parte abbia ottenuto una vittoria totale sull'altra. Il giudice ha ordinato infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, affinché questa provveda agli adeguamenti necessari in conseguenza dell'annullamento parziale dichiarato. La sentenza acquisisce carattere definitivo in quanto pronunciata dal TAR in composizione collegiale senza possibilità di gravame ordinario davanti al medesimo organo.
Massima
L'autorità di regolazione economica nell'adottare deliberazioni di regolazione tariffaria per periodi pluriennali deve rispettare i principi procedurali di trasparenza e corretta istruttoria, nonché applicare metodologie di calcolo dei corrispettivi conformi alla normativa vigente, esponendosi a sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti ove tali requisiti risultino violati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Domenico Giordano, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - della deliberazione del 27 dicembre 2019, n. 570/2019/R/Gas, avente ad oggetto la “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e del relativo allegato A, Parte II, del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”; - di ogni atto antecedente, conseguente e connesso, ivi inclusi: a) il Documento di Consultazione n. 410/2019/R/Gas; b) il Documento di Consultazione n. 170/2019/R/Gas; c) la deliberazione 23 ottobre 2018, n. 529/2018/R/Gas, di avvio del procedimento; d) la “Nota informativa su determinazione corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi” del 14 febbraio 2020. sul ricorso numero di registro generale 437 del 2020, proposto da Gp Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Zoppolato e Laura Pelizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Milano, via Dante, 16; Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1; Pierantonio Bregoli, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Viste le memorie delle parti; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 570/2019/R/gas. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 21 aprile 2022, 31 maggio 2022 e 19 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
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