Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMAInammissibile

Sentenza n. 202301235/2023

1i - Sicurezza Pubblica - Foglio Di Via Obbligatorio - Divieto Di Fare Ritorno Nel Comune Di Varese

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Mauro Gatti,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 17 febbraio 2021, notificato il 23 febbraio 2021, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto il rimpatrio, con foglio di via obbligatorio, al comune di abituale dimora del ricorrente e gli ha inibito di fare ritorno nel comune di -OMISSIS-, senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di due anni;
- della “proposta di irrogazione della Misura di Prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di Ritorno nel comune di -OMISSIS-, avanzata dal locale U.P.G. e S.P. – Polizia di Quartiere”, richiamata nel provvedimento impugnato e non conosciuta dal ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, successivo, connesso e correlato con i provvedimenti impugnati, compresa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. -OMISSIS-, emessa dalla Questura di -OMISSIS- il 27 gennaio 2021 e notificata il 28 gennaio 2021.
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Monica Gonzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’istanza del 29 marzo 2023, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Con nota depositata in data 29 marzo 2023, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse, neppure ai fini risarcitori, alla decisione del ricorso poiché, nelle more, il foglio di via obbligatorio è divenuto inefficace per decorso del periodo di durata.
Il ricorrente ha pertanto invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio deve perciò dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
La definizione in rito del ricorso e la mancata opposizione dell’amministrazione resistente giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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