Sentenza n. 202301230/2023
1c - Arera - Deliberazioni 25 Ottobre 2022 N. 528/2022/r/gas E N. 525/2022/r/gas
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Novareti S.p.A., società che opera nel settore della distribuzione del gas naturale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di tre delibere adottate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in data 25 ottobre 2022. Le delibere impugnate, riguardano in particolare i criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché le modalità applicative di disposizioni tariffarie relative al tetto di riconoscimento degli investimenti nelle medesime aree. La controversia si inserisce nel contesto della cosiddetta "gara per le aree grigie", ovvero il procedimento previsto dalle normative di liberalizzazione del mercato energetico per assegnare i diritti di gestione della distribuzione del gas naturale in zone ancora prive di una struttura distributiva adeguata. La ricorrente contestava la legittimità delle decisioni assunte dall'Autorità, ritenendo che violassero principi di corretta regolazione e causassero pregiudizi economici ai suoi interessi.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 77 del 2020, il quale introduce un meccanismo speciale per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in aree territoriali prive di infrastrutture adeguate. Tale normativa attribuisce all'ARERA il compito di stabilire criteri tecnici e procedurali per la conduzione di bandi di gara e per la determinazione delle condizioni tariffarie applicabili alle aziende che gestiscono il servizio. La normativa di settore si iscrive inoltre nel contesto della riforma del sistema distributivo del gas naturale in Italia, orientato verso l'apertura competitiva del mercato e l'efficienza gestionale. Le delibere impugnate costituivano quindi l'esercizio di un potere regolatorio conferito direttamente alla legge all'Autorità amministrativa indipendente, con il proposito di armonizzare gli interessi pubblici di promozione della concorrenza con quelli dei concorrenti già operanti nel mercato.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava essenzialmente la compatibilità dei criteri stabiliti da ARERA con i principi generali di trasparenza, prevedibilità e ragionevolezza che governano l'esercizio del potere amministrativo. In particolare, Novareti S.p.A. contestava sia i criteri metodologici adottati per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara, sia le modalità di applicazione dei tetti tariffari al riconoscimento degli investimenti. La ricorrente sosteneva che tali criteri fossero irragionevoli, discriminatori o privi di adeguata motivazione tecnica. La questione rilevava dal punto di vista giuridico per la necessità di contemperare, da un lato, l'esigenza di regolazione pubblica di un settore infrastrutturale strategico e, dall'altro lato, il principio di parità di trattamento tra le aziende operanti nel medesimo ambito.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, in esame della documentazione e dei pareri depositati, ha ritenuto che le delibere impugnate si collocassero nel legittimo esercizio del potere regolatorio conferito all'ARERA dalla legge. Il tribunale ha evidenziato che l'Autorità non aveva ecceduto le proprie competenze e che le scelte metodologiche e procedurali fossero adequatamente motivate e fondate su considerazioni tecniche rilevanti per il settore. I criteri stabiliti per la formulazione delle osservazioni ai bandi non sono stati ritenuti irragionevoli né discriminatori, in quanto applicabili in modo uniforme a tutti i soggetti interessati alla partecipazione alle gare. Analogamente, le modalità di applicazione del tetto tariffario agli investimenti sono state considerate coerenti con gli obiettivi di efficienza economica e corretta regolazione del servizio pubblico. Il tribunale ha inoltre considerato che la ricorrente non aveva provato l'esistenza di lesioni specifiche e concrete ai propri diritti soggettivi, bensì aveva dedotto generiche contestazioni di legittimità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Novareti S.p.A., rigettando la richiesta di annullamento di tutte le delibere impugnate. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la regola ordinaria applicabile quando il ricorso risulta fondamentalmente infondato. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, garantendo così la piena efficacia delle delibere ARERA impugnate e la prosecuzione dei procedimenti di gara nelle modalità disciplinate dalle medesime. La pronuncia preserva la stabilità del quadro regolatorio e consente all'Autorità di proseguire nella realizzazione del procedimento di liberalizzazione della distribuzione del gas naturale nelle aree grigie.
Massima
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente esercita legittimamente il potere regolatorio conferito dalla legge nell'adottare delibere relative a criteri procedurali e tariffari per bandi di gara nel settore della distribuzione del gas naturale, allorché tali atti siano motivati, uniformi nell'applicazione e coerenti con gli obiettivi di efficienza e concorrenzialità del servizio pubblico. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Prima, ha pronunciato la seguente sentenza nel ricorso numero di registro generale 7 del 2023. Parti ricorrente: Novareti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Parti convenuta: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli, 1. Altre parti: Vinicio Miorandi, non costituito in giudizio. Oggetto del ricorso: Annullamento della delibera 25.10.2022 528/2022/R/gas adottata da ARERA e pubblicata il 28.10.2022, recante "Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". Annullamento della deliberazione 25.10.2022 525/2022/R/gas e del relativo Allegato A, recante "Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG", adottata da ARERA e pubblicata il 28.10.2022, recante "disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento". Annullamento quali atti presupposti della delibera 435/2020/R/gas recante "Avvio di procedimento per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 114 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77" e del DCO 337/2022/R/gas, recante "Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ex articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". Udienza pubblica: 19 aprile 2023, con relazione del dott. Mauro Gatti, Consigliere Estensore. Collegio giudicante: Antonio Vinciguerra (Presidente), Fabrizio Fornataro (Consigliere), Mauro Gatti (Consigliere, Estensore). Dispositivo: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Esito: Ricorso respinto. Luogo e data: Milano, 19 aprile 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Mauro Gatti, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della delibera 25.10.20222 528/2022/R/gas adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo ARERA) e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 28.10.2022, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”; - della deliberazione 25.10.2022 525/2022/R/gas – e del relativo Allegato A, che ne forma parte integrante, recante “Modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della RTDG” – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it il 28.10.2022, recante “disposizioni in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento”; - ove occorrer possa, quali atti presupposti, della delibera 435/2020/R/gas recante “Avvio di procedimento per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 114 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, come introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n.77” e del DCO 337/2022/R/gas, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ex articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente, con riserva espressa di motivi aggiunti. sul ricorso numero di registro generale 7 del 2023, proposto da Novareti S.p.A., rappresentata e difeso dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Bertarelli,1; Vinicio Miorandi, non costituito in giudizio; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →