Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZADICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202300123/2023

3i/p - Immigrazione - Istanza Emersione Lavoro Irregolare - Silenzio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato una domanda di sanatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, inoltrata telematicamente l'6 agosto 2020 all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano. Tale domanda rientrava nella disciplina della sanatoria 2020, uno strumento volto a consentire l'emersione e la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari e sommersi. Dopo aver inoltrato la domanda, il ricorrente si è trovato di fronte a un silenzio della pubblica amministrazione, che non ha assunto alcuna decisione esplicita entro i termini previsti dalla legge. Di fronte a tale inerzia, il ricorrente ha deciso di impugnare il silenzio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, affinché fosse annullato il silenzio serbatoio e si costringesse l'amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza di sanatoria.

Il quadro normativo

La sanatoria 2020 è stata introdotta come misura straordinaria di emersione dal lavoro irregolare, disciplinata dall'articolo 103 del D.L. 34/2020, successivamente convertito in legge. Tale normativa prevedeva modalità semplificate per la regolarizzazione di rapporti di lavoro non dichiarati, stabilendo termini specifici entro i quali la pubblica amministrazione doveva esaminare e pronunciarsi sulle domande presentate. La ricorribilità del silenzio della pubblica amministrazione in materia di sanatoria era disciplinata dalle regole generali della giustizia amministrativa, secondo le quali il silenzio può costituire un provvedimento implicito annullabile quando la legge preveda un obbligo di pronunciarsi e la mancata risposta entro il termine legale integri un'omissione dell'atto dovuto. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo sul diritto alla trasparenza, all'accesso ai servizi pubblici e al diritto di ricorso contro i provvedimenti illegittimi.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se la mancata pronuncia dell'amministrazione sulla domanda di sanatoria 2020 potesse costituire un silenzio annullabile davanti al giudice amministrativo oppure se il ricorso fosse viziato da difetti procedurali o sostanziali che ne pregiudicassero l'ammissibilità. Il ricorrente contestava il mancato svolgimento della funzione amministrativa entro i termini, lamentando l'inattività dell'ufficio. Tuttavia, la questione giuridica comportava anche la valutazione di aspetti formali circa la corretta proposizione del ricorso e la ricorribilità del silenzio in quella specifica materia, con tutte le complessità legate alle modalità di esercizio della sanatoria 2020 e alle competenze dell'Ufficio Territoriale del Governo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in camera di consiglio il 15 novembre 2022, ha valutato il ricorso e ha individuato profili di irricevibilità accanto a profili di infondatezza. Per quanto concerne l'irricevibilità, il collegio ha probabilmente ritenuto che parte dei motivi dedotti dal ricorrente non fossero correttamente articolati ovvero non costituissero oggetto idoneo di sindacato amministrativo. Quanto alla infondatezza, il tribunale ha invece considerato che, pur ammettendo in via teorica la ricorribilità del silenzio sulla domanda di sanatoria, i motivi specifici addotti dal ricorrente non fossero fondati nel merito, mancando cioè gli elementi fattuali o normativi che avrebbero giustificato l'annullamento dell'inerzia amministrativa. La decisione di compensare le spese di lite tra le parti segnala che il tribunale non ha ritenuto alcuna delle posizioni manifestamente preferibile rispetto all'altra, considerando il contenzioso sostanzialmente equilibrato dal punto di vista procedurale ed economico.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato, respingendo dunque la domanda di annullamento del silenzio della pubblica amministrazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sostiene i propri costi di difesa senza condanne economiche reciproche. L'amministrazione non è stata costretta a pronunciarsi esplicitamente sulla domanda di sanatoria tramite la sentenza, restando confermata la posizione di silenzio dell'ufficio nei confronti del ricorrente. La sentenza è stata ordinata ad esecuzione dall'autorità amministrativa e sono stati oscurati i dati identificativi del ricorrente a tutela della privacy, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione in ordine a una domanda di sanatoria 2020 non è annullabile dinanzi al giudice amministrativo qualora il ricorso risulti carente nei suoi elementi sostanziali e procedurali, anche qualora la ricorribilità del silenzio sia in astratto ammissibile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del silenzio della P.A. in ordine alla domanda di cui all'art. 103 - comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. sanatoria 2020) avente codice domanda -OMISSIS- inoltrata telematicamente in data 6.08.2020.
sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Arangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Milano, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte infondato.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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