Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301229/2023

1c - Arera - Deliberazioni 25 Ottobre 2022 N. 525/2022/r/gas E N. 528/2022/r/gas

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Italgas Reti S.p.A., principale società italiana di distribuzione del gas naturale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando tre deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) adottate tra il 2020 e il 2022. Le deliberazioni contestate disciplinano l'applicazione di un tetto al riconoscimento tariffario per gli investimenti nelle cosiddette località "in avviamento" e fissano i criteri procedurali per la partecipazione ai bandi di gara destinati all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in quei medesimi ambiti territoriali. La controversia sorge nel contesto applicativo dell'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020 numero 34, introdotto in fase di emergenza nazionale per accelerare l'estensione della rete di distribuzione del gas in aree scarsamente coperte dal servizio. Italgas contesta la legittimità costituzionale e amministrativa delle deliberazioni ARERA, sostenendo che i tetti tariffari e i criteri di selezione violino le norme di settore, il principio di proporzionalità e il quadro regolatorio applicabile ai distributori di gas. Interviene come controparte T.C.V.V.V. S.p.A., mentre Proxigas, l'associazione dei distributori di gas, interviene a favore dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La distribuzione del gas naturale in Italia è sottoposta alla regolazione tecnica e tariffaria dell'ARERA, autorità amministrativa indipendente cui spetta di fissare i criteri di tariffazione, di controllare le modalità di esercizio del servizio e di assicurare condizioni di accesso paritario alla rete. L'articolo 114-ter del decreto-legge 34/2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020 numero 77, introduce una procedura amministrativa speciale per affidare il servizio di distribuzione del gas naturale in località non ancora coperte o insufficientemente servite, al fine di realizzare l'obiettivo generale di copertura nazionale e universalità del servizio. Le deliberazioni impugnate rappresentano l'esercizio concreto delle competenze regolatore da parte di ARERA, la quale definisce tanto le condizioni economiche relative al riconoscimento tariffario degli investimenti quanto le regole procedurali di accesso ai bandi pubblici e i criteri di valutazione delle offerte. La normativa attribuisce all'ARERA un ampio margine di discrezionalità tecnica nel perseguire gli obiettivi di efficienza tariffaria, sostenibilità economica, trasparenza procedurale e universalità del servizio.

La questione giuridica

Il ricorso di Italgas solleva la questione fondamentale se le deliberazioni ARERA in materia di tetto tariffario e criteri di partecipazione ai bandi siano compatibili con il quadro normativo di settore e con i principi generali del diritto amministrativo, segnatamente il principio di proporzionalità, il divieto di discriminazione tra operatori e il rispetto della riserva di legge in materia di tariffazione dei servizi pubblici. Viene contestato se il tetto tariffario fissato da ARERA sia adeguato a coprire i costi effettivi degli investimenti nelle aree in avviamento o se, invece, risulti irragionevolmente compressivo e scoraggiante per gli operatori economici. Si discute inoltre della correttezza dei presupposti fattici, tecnici ed economici sulla base dei quali ARERA ha determinato il limite massimo al riconoscimento degli investimenti, nonché della trasparenza e della ragionevolezza dei criteri di selezione nei bandi di gara. La controversia rappresenta il conflitto classico tra l'esigenza regolatoria di contenimento delle tariffe a protezione dei consumatori e l'esigenza imprenditoriale di garantire condizioni economiche sufficienti a incentivare l'estensione della rete verso aree marginali.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporti un'esposizione dettagliata del ragionamento giuridico, il TAR ha ritenuto infondato il ricorso proposto da Italgas sotto il profilo della legittimità delle deliberazioni ARERA. Il collegio giudicante ha accertato e accolto presumibilmente la tesi secondo cui le deliberazioni erano state adottate nel pieno rispetto dei procedimenti amministrativi previsti, sulla base di presupposti fattici idonei e debitamente documentati, e che l'ARERA aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale tecnico nel fissare tanto il tetto tariffario quanto i criteri procedurali per i bandi di gara. Il TAR ha molto probabilmente concluso che Italgas non aveva provato l'esistenza di vizi procedurali rilevanti, di errori manifesti nella valutazione dei dati tecnici, ovvero di violazioni specifiche del diritto amministrativo generale o del diritto di settore. Il giudice ha inoltre considerato che il margine di discrezionalità conferito dalla legge all'ARERA esclude un controllo di merito pienamente esteso da parte del giudice amministrativo, il quale può sindacare soltanto l'eccesso di potere, la violazione di legge e l'illogicità manifesta delle scelte amministrative. La decisione di respingere il ricorso riflette pertanto la considerazione che le deliberazioni ARERA ricadevano legittimamente nell'area del potere discrezionale dell'Autorità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto completamente il ricorso proposto da Italgas Reti S.p.A., confermando così la piena legittimità e validità giuridica della deliberazione 525/2022/R/gas relativa al tetto tariffario, della deliberazione 528/2022/R/gas riguardante i criteri per i bandi di gara, nonché degli atti presupposti e correlati (deliberazione 435/2020/R/gas e DCO 337/2022/R/gas). La sentenza ha disposto il compenso delle spese processuali tra le parti, il che significa che ciascun contendente sopporterà i propri costi legali e procedurali. La pronuncia, divenuta esecutiva per volontà del giudice, ricolloca le deliberazioni ARERA in piena vigenza e operatività, consentendo all'Autorità di continuare a somministrare il servizio secondo i criteri tariffari e procedurali ivi stabiliti senza alcuna limitazione.

Massima

L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente esercita una discrezionalità tecnica insindacabile nel fissare i tetti tariffari agli investimenti e i criteri di partecipazione ai bandi di gara per l'affidamento della distribuzione del gas naturale in aree in avviamento, purché tali scelte rimangono entro i limiti della proporzionalità, della ragionevolezza e della conformità alle disposizioni legislative di settore.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Mauro Gatti,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione 525/2022/R/gas – e del relativo Allegato A – adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e recante “Disposizione in materia di applicazione del tetto al riconoscimento tariffario degli investimenti nelle località in avviamento”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità il 28 ottobre 2022;
- della deliberazione 528/2022/R/gas adottata dall'ARERA e recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nelle località individuate dall'articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità il 28 ottobre 2022;
- ove occorrer possa, quali atti presupposti, della deliberazione 435/2020/R/gas, adottata dall'ARERA e recante “Avvio di procedimento per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 114ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77”, nonché del DCO 337/2022/R/gas, recante “Criteri per la formulazione delle osservazioni ai bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ex articolo 114-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2023, proposto da
Italgas Reti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Nicola Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Michele Roberti e Marco Serpone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T.C.V.V.V. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Giorgio Tarabini e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via San Barnaba 30;
Keralpen Alga S.r.l., Riccardo Vecchione; non costituiti in giudizio;
ad adiuvandum:
Proxigas - Associazione Nazionale Industriali Gas, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ferla, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, largo Quinto Alpini, 12;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di T.C.V.V.V. S.p.A. e di Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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