Sentenza n. 202501228/2025
3i - Immigrazione - Istanza Rinnovo Permesso Di Soggiorno - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha impugnato il rigetto della propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata alle autorità competenti, probabilmente presso la Questura di Milano o un ufficio dell'immigrazione della Lombardia. La controversia riguarda il diniego dell'amministrazione di concedere il rinnovo di un documento essenziale per la permanenza legale dello straniero sul territorio italiano. Il ricorrente ha ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto e ha deciso di ricorrere al Tribunale amministrativo regionale per ottenere l'annullamento della decisione negativa e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno rinnovato. La questione si inserisce nel contesto più ampio della gestione amministrativa dell'immigrazione in Italia, dove il rinnovo dei permessi di soggiorno rappresenta un procedimento cruciale per mantenere la regolarità della posizione dello straniero nel territorio nazionale.
Il quadro normativo
La disciplina del permesso di soggiorno è contenuta principalmente nel Testo Unico delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) e nei decreti legge successivi che lo hanno modificato e integrato. Il rinnovo del permesso di soggiorno è disciplinato dagli articoli che precisano le modalità, i presupposti e i termini entro i quali il richiedente deve presentare l'istanza presso le autorità competenti. La procedura amministrativa è regolata anche dalle norme di diritto processuale amministrativo contenute nel codice del processo amministrativo, che disciplina i ricorsi giurisdizionali contro i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni. La legittimità dell'azione amministrativa in materia di immigrazione deve rispettare i principi costituzionali della legalità, della proporzionalità e del rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla ricorribilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno innanzi al giudice amministrativo e all'ammissibilità del ricorso dal punto di vista processuale. Il giudice ha dovuto verificare se il ricorrente aveva i presupposti procedurali per agire in giudizio, inclusa la sussistenza di una controversia ancora attuale e la legittimazione a ricorrere. Frequentemente in materia di permessi di soggiorno, il giudice amministrativo si trova di fronte a questioni relative al decorso dei termini di proposizione del ricorso, alla scadenza del documento nel frattempo avvenuta, o alla perdita di effetto della controversia per sopravvenute mutate circostanze. La dichiarazione di improcedibilità suggerisce che il giudice abbia ritenuto mancanti uno o più presupposti essenziali per la prosecuzione del giudizio nel merito.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i presupposti procedurali necessari per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, pur senza entrare nel merito della questione sostanziale relativa al rigetto dell'istanza di rinnovo. La sentenza di improcedibilità è stata pronunciata con decisione che non analizza gli elementi di fatto e di diritto legati alla legittimità del provvedimento di rigetto amministrativo. Questo significa che il giudice ha ritenuto che, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della doglianza, il ricorso non potesse essere esaminato per ragioni di carattere processuale che ne rendevano inammissibile la proposizione. La dichiarazione di improcedibilità tutela i principi dell'economia processuale e della corretta gestione della giustizia amministrativa, evitando che il giudice si pronunci su questioni prive di effettività pratica o legittimazione processuale.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile con sentenza del 8 aprile 2025. Non è stata disposta l'annullamento del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno perché il giudice non ha ritenuto di poter esaminare il merito della controversia per carenza dei presupposti procedurali. Le spese di giudizio sono rimaste a carico del ricorrente in quanto soccombente. Il ricorrente non potrebbe proporre appello della sentenza di improcedibilità, ma potrebbe valutare altre strade giuridiche qualora fossero cambiate le circostanze procedurali o sostanziali del caso.
Massima
La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere proposta tempestivamente secondo le norme procedurali applicabili, e il ricorso giurisdizionale che non rispetti i presupposti essenziali di ammissibilità processuale è dichiarato improcedibile dal giudice amministrativo, indipendentemente dal merito della questione sottostante.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Mauro Gatti, Consigliere per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano Prot.0485109 del 15.11.2023 di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I15145396 sul ricorso numero di registro generale 199 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Adalgisa Eva Pignoni, Leonardo Tammaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Leonardo Tammaro in Milano, viale Toscana Nr. 11; Ministero dell'Interno Questura Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) dichiara l’improcedibilità del ricorso; 2) compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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